Il caso della piccola Angela dimostra la infondatezza della Parental Alienation

03.05.2019

Il caso della "piccola Angela" e la Sentenza di Brescia dimostrano l'infondatezza scientifica della "Parental Alienation" ed il pericolo che esiste nel suo uso clinico e giudiziario

03.05.2019

di Avv. Michela Nacca

Recentemente il Prof. Camerini ha pubblicato dei post sul proprio profilo fb in cui egli lamenta un "abuso" di CTU diagnosticanti l'alienazione parentale (v. in articolo del 2 maggio scorso https://studiolegaledonne.webnode.it/l/lettera-indirizzata-alloms-e-sottoscritta-173-docenti-ricercatori-e-organismi-internazionali-affinche-la-alienazine-parentale-non-sia-inserita-nellicd-11/  ).

Si tratta di post che vengono pubblicati mentre a Brescia imperversa la polemica sulla Sentenza che ha deciso di strappare la "piccola Angela", così è stata chiamata la bambina per tutelarne la privacy, alla mamma affinchè venga affidata in via esclusiva al padre, gravemente rifiutato dalla stessa bimba.

Il caso ci sembra emblematico perchè ci permette di comprendere l'irrazionalità e gli abusi a cui l'applicazione e teorizzazione stessa della Alienazione Parentale conduce e di cui questa Sentenza non appare un'eccezione!

Il Tribunale ordinario di Brescia a marzo 2019 aderiva ad  una CTU diagnosticante la "Pas" o "alienazione parentale" - redatta da uno psichiatra che, in base a quanto denunciato dallo stesso Avv. Miraglia nelle sue interviste pubbliche, pare sarebbe stato in passato anche oggetto di segnalazioni deontologiche e perfino di una interrogazione parlamentare - e  concludeva imponendo  che la bambina d dieci anni, con   radicale allontanamento dalla mamma, venisse affidata in via esclusiva al padre e collocata presso di lui, con futuri forti limiti di visita e incontri con la madre.

L'Avvocato  che difende la mamma, intervistato da giornali locali tuttavia ha denunciato sia l'assenza di comportamenti realmente alienanti da parte della sua assistita, sia la mancanza in Sentenza di ogni autentica considerazione, da parte di Giudici e CTU, delle dichiarazioni della bambina: il tribunale, accogliendo le valutazioni e conclusioni del CTU, non avrebbe minimamente considerato che la "piccola Angela", nata nel 2008 e dunque in realta' undicenne,  in Giudizio avesse riferito di  abusi  sessuali che ella avrebbe subito per opera dal padre - in Sentenza pag. 3 si riporta di riferiti toccamenti nelle parti intime della ragazzina  da parte del genitore denunciate dalla mamma  - tali da innescare un consequenziale e comprensibile rifiuto di Angela, che giunge a provare un profondo e gravissimo disagio verso il genitore, temendone evidentemente gli agiti.

Si tratta di dichiarazioni e di un grave, profondo rifiuto che avrebbero dovuto senz'altro escludere di arrivare a delle conclusioni e decisioni come quelle adottate: ossia l'affido esclusivo e la collocazione  della bambina proprio al padre, che nella stessa sentenza si descrive accusato di abusi sessuali dalla figlia. Affermazioni della bambina che in realtà sono state considerate immotivate ed irrazionali , in quanto frutto di Pas "La pervicace volontà manifestata dalla figlia di non vedere il padre – largamente immotivata ed irrazionale – è stata inquadrata dal c.t.u., con adesione di entrambi i c.t.p., nella PAS (Sindrome di Alienazione Parentale), ossia «una controversa dinamica psicologica disfunzionale che si attiverebbe sui figli minori coinvolti in contesti di separazione e divorzi» (cfr. pag. 9 della relazione del 23 aprile 2018)" (pag.8 della Sentenza). Il Tribunale dunque aderiva al costrutto della  alienazione parentale ossia alla  manipolazione psicologica materna (dichiarata non dimostrabile da Sentenza della Corte Costituzionale nel  1981 n.96) : e ciò sarebbe stato dedotto  sia da parte del CTU che da "entrambi i CTP", così come si legge a p.8 della Sentenza!

Di quali CTP si tratti non è dato sapere: forse i CTP di entrambe le parti e, dunque, si parla anche del CTP della mamma?se si, sarebbe paradossale.

Ciò che sorprende è che, in base a quanto scritto o fatto intendere in Sentenza (pubblicata dal blog papàseparatiliguria, in link https://www.papaseparatiliguria.it/wp-content/uploads/2019/04/2019-Sentenza-Tribunale-Brescia.pdf   ),  lo stesso CTP incaricato dalla mamma, dinanzi le dichiarazioni della bambina riportate nella stessa Sentenza, forse avrebbe implicitamente confermato la diagnosi di una qualche "alienazione parentale" (agita tuttavia da chissa' chi) e avrebbe sostenuto l'esigenza di ristabilire un rapporto continuativo tra la bambina ed il padre, nel frattempo a quanto pare in realtà incrinatosi in corso di Causa giudiziale, non per iniziale opposizione materna ma per difesa della stessa bambina, rimasta inascoltata da chiunque.  La mamma avrebbe infatti  agito per lungo tempo sulla stessa linea difensiva tracciata, a favore della cd bigenitorialita' : ossia favorendo in ogni modo la relazione padre-figlia,  nonostante le dichiarazioni rese dalla bimba ed il suo drammatico rifiuto, rimasto comunque evidentemente IGNORATO e non considerato.

La Sentenza accoglie completamente le tesi su cui si basa la Pas - Parental Alienation: secondo la quale per il benessere psicofisico di un figlio, la vicinanza di un padre sarebbe così rilevante che, anche in caso di sospetti o  temuti agiti di violenza, nonchè consequenziale drammatico rifiuto da parte della piccola vittima, la relazione dovrebbe venire comunque salvaguardata, anzi resa prioritaria rispetto all'altro genitore!

Una tesi che chiunque abbia un minimo di empatia e sano raziocinio rifiuterebbe!

Nella sentenza di Brescia infatti leggiamo

:"....il professor xxxxxx, c.t.p. della madre, ha riferito che da una sua ricerca statistica è emerso che, quando un minore rifiuta di frequentare un genitore, il minore potrebbe sviluppare un disturbo di identità di genere, o un disturbo di personalità paranoide o antisociale (pag. 11 della c.t.u.)" (1) .

Si tratta dunque di una decisione che, accogliendo appieno la teoria sull'alienazione parentale fino alle sue ultime conseguenze, tradisce in definitiva il presupposto stesso della tesi iniziale da cui essa parte: la shared custody, ossia l'esigenza che entrambi i genitori continuino a frequentare e vivere con i loro figli sempre e comunque, anche quando vengano agiti atti di violenza da uno di essi !

Un pregiudizio che rivela la ascientificità su cui riposa la Alienazione Parentale e la vera finalità per la quale è nato e viene applicato tale costrutto: agire violenza istituzionale imponendo la paternal preference, anche contro la volontà dei minori coinvolti, contro la scienza ufficiale, contro ogni senso di ragionevolezza ed esigenza di difesa della salute del minore, contro perrfino  un innaturale comportamento materno a volto a facilitare le relazioni familiari indotto dalle prassi processuali influenzate dalla teoria PA  e contro la realtà dei fatti!

Secondo il ragionamento dello stesso CTP della mamma (oiboh !) , fatto proprio dai Giudici e riportato chiaramente in Sentenza, il timore che la bimba, privata della figura paterna, possa IN FUTURO eventualmente sviluppare un disturbo di personalità paranoide, antisociale o, soprattutto, un disturbo di identità di genere (omosessualità), giustificherebbe a quanto pare la scelta di IGNORARE le attuali gravi dichiarazioni della ragazzina, che' nonm e' proprio una bimba, ma soprattutto il disagio, la paura  in lei provocato dalla presenza paterna, nonchè quella di imporle di essere trasferita ed affidata in via esclusiva proprio al genitore da cui, a dire di Angela, sarebbe stata molestata sessualmente.

Lo stesso Avv. Miraglia, del resto, attraverso le sue interviste pubbliche rilasciate ai media, ha chiaramente parlato del padre come di una personalità violenta, a suo dire risultata tale anche dalle perizie effettuate, sebbene non riportate in Sentenza.

Tutto ciò dunque avviene in Tribunale ed in apparente grave violazione non solo della Convenzione di Istanbul e di Lanzarote, ma degli stessi criteri di razionalità e ragionevolezza: criteri e principi che saltano ogniqualvolta venga invocata la pseudoteoria della Parental Alienation o di costrutti analoghi !

Sicchè temendo che la bimba di dieci anni - in realta' 11  -  che dichiara di venire molestata dal padre, possa divenire lesbica (sembrerebbe il primo timore del CTP, dato che lo elenca per primo), si decide che venga affidata al solo padre, facendo venir meno ed anzi deplorando e impedendo il rapporto con la madre: a guardar bene anche a costo di ostacolare in tal modo  quel meccanismo di identificazione sessuale con la madre, che avrebbe in lei favorito la di lei eterosessualità !

Questo il paradosso del ragionamento giudiziale, basato sugli stessi argomenti valutativi del CTP materno.

Come detto, questo caso appare emblematico per comprendere la fandonia della "alienazione parentale" rivelandola per quella che essa è: una cinica, opportunista, distorta e distorcente strategia processuale nata dalla mente perversa del Gardner e fin dal suo inizio finalizzata a imbavagliare i minori, renderli non credibili ed a manipolare le menti dei Giudici, poco avvezze a riconoscere psicologizzazioni, e dunque a negare e ignorare i comportamenti di violenza genitoriali, perfino i rischi di abuso sessuale.

Una fantateoria altresì tesa a suscitare nelle madri protettive il reale e concreto timore di vedersi sottratto il figlio/la figlia minore oggetto di abuso, inducendole ad adottare comportamenti non protettivi (nel timore di perdere l'affido del figlio/a), cosicchè venga permesso all'abusante o a genitori gravemente inadeguati di continuare ad agire maggiori violenze e sofferenze sulle loro vittime, proprio grazie al potere ed alla complicità inconsapevole di Istituzioni poco esperte.

Alla luce del collasso giudiziale in atto, causato proprio dal costrutto alienazione genitoriale -  denunciato dalla lettera dei 173 studiosi internazionali indirizzata all'OMS - il 1 maggio 2019 l'Associazione Maison Antigone, con un Comunicato Stampa ad hoc ha avviato sulla piattaforma Change.org la Petizione "La Alienazine Parentale non deve entrare nell'ICD" con la quale si chiede a tutti i cittadini e cittadine, europei e non, di aderire alla lettera dei 173 esperti.

Anche questa Petizione verrà inviata all'OMS, affinchè rifiuti l'intensa campagna di lobbying di inserimento nell'ICD-11, da anni attivata da sostenitori internazionali della alienazione parentale.

Per sottoscrivere la Petizione dell'Associazione seguire il seguente link https://www.change.org/p/organizzazione-mondiale-della-sanit%C3%A0-who-la-alienazione-parentale-non-deve-entrare-nell-icd 

L'Associazione Maison Antigone aveva già manifestato la propria posizione contraria alla alienazione parentale ed alla shared custody, sulla base di attenti studi scientifici internazionali, in oltre 240 pagine di Relazione depositata in Audizione dinanzi la 2 Commissione Giustizia del Senato in data 15 gennaio 2019 ( v. in link https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/008/Maison_Antigone.pdf  ).


Avv. Michela Nacca

1) p.9 della Sentenza....

N.B.  La sentenza di 1 grado del TO di Brescia e' stata riformata in Corte di Appello e nel 2023 la piccola Anghela ha potuto a 15 anni scegliere di vivere finalmente con la madre.


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