Rilievi sul Rapporto Ombra:  l'applicazione della pseudoteoria "Alienazione Genitoriale" (ex Pas) nei tribunali italiani è un'emergenza nazionale inconsapevole!

28.02.2019

C'E' TANTO DA FARE, PER SRADICARE LA NOSTRA ATAVICA MENTALITA' CHE PER SECOLI CI HA CONDOTTE AD ACCETTARE E CONSIDERARE "NORMALE" LA VIOLENZA DOMESTICA... A COMINCIARE DA NOI STESSE E DA CHI HA REDATTO LO STESSO RAPPORTO OMBRA!

di Avv. Michela Nacca

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Martedi 26 febbraio 2019 durante una Conferenza Stampa, è stato presentato il Rapporto Ombra: un amplissimo ed articolato lavoro redatto nell'ottobre 2018 ed inviato al Grevio ( organismo indipendente del Consiglio d'Europa, formato da esperte/i di diverse nazioni europee, che monitora l'applicazione della Convenzione di Istanbul in tutti i Paesi che l'hanno ratificata), sulla violenza alle donne e l'applicazione o, per meglio dire, la disapplicazione della Convenzione di Istanbul nel nostro Paese.

Dal Rapporto emerge che LE STESSE RILEVAZIONI ISTAT NEL NOSTRO PAESE SONO SPORADICHE ED INSUFFICIENTI, i fondi stanziati esigui, che una donna su 3 ha subito violenza fisica e sessuale dal partner o dall'ex e non ne ha parlato, che il 96% delle violenze non viene denunciato, che il 65% dei maltrattanti e' italiano, che il linguaggio mediatico, televisivo, pubblicitario, politico è violentemente sessista, ma  talvolta anche quello degli stessi Testi scolastici lo è, che la violenza sulle donne disabili è fortemente sottovalutata e che andrebbe maggiormente indagata ....e che la Convenzione di Istanbul non viene rispettata nè nelle aule dei Tribunali italiani nè nelle aule del Legislatore italiano !

Il Rapporto, frutto di un enorme e serio lavoro, comunque perfettibile (ad esempio non considera minimamente la violenza ostetrica!) affronta anche la rivittimizzazione commessa nei tribunali tramite la Alienazione Genitoriale (ex PAS):  in realtà una vera e propria emergenza nazionale, sia per le madri che per i loro figli minori vittime di violenza domestica, che tuttavia sembrerebbe ancora non del tutto percepita nella sua estensione e gravità...forse perchè le madri vittime di violenza domestica, temendo di perdere l'affido dei figli innescando il meccanismo legato a CTU e nel timore di una diagnosi di  alienazione genitoriale, tendono proprio ad evitare di denunciare e di rivolgersi dunque ai centri anti violenza... purtroppo invano perchè i solerti padri maltrattanti agiscono ormai con giudizi strumentali anche in assenza di denunce: al fine di continuare a condizionare le loro vittime, agendo violenza istituzionale, allo scopo di vendicarsi o impedire le reazioni delle vittime!

Si tratta di casi di violenza, domestica ed istituzionale, che dunque spesso  rimangono totalmente al di fuori dalla percezione di questi centri, nonchè dai loro rilievi statistici, ma che molto più frequentemente invece vedono coinvolti singoli Avvocati familiaristi ed Associazioni a ciò dedicate.

Cosi leggiamo nel Rapporto Ombra:

"In Italia si continua ad ignorare gravità ed entità della violenza assistita e delle sue conseguenze, e si tende a colpevolizzare la madre (vittima di violenza), imputandole una responsabilità di cd. "alienazione parentale" quando la stessa cerca dopo la separazione di difendersi dall'ex partner e padre dei figli/eviolento; ciò accade sempre di più nelle aule giudiziali, da parte dei servizi sociali e dei vari esperti (psicologi, CTU) .... " (p.31 del Rapporto Ombra).

Il Rapporto, lamentando una preoccupante scarsa preparazione di tutti gli operatori (forze dell'ordine, assistenti sociali, Giudici, Avvocati, CTU, CTP) nella violenza di genere, avverte che:

"... Ancora oggi da parte dei servizi sociali o dei tribunali l'obiettivo principale è salvaguardare e conservare "il rapporto con la prole", ovvero il legame genitore - figlio/a, sulla base del presupposto che conservare un legame affettivo con un genitore biologico sia di per sé produttivo di effetti benefici, e che agire con violenza nei confrontidel proprio partner all'interno di una relazione sentimentale non sia un comportamento indicativo di scarse competenze genitoriali. La convinzione radicata è che un uomo maltrattante possa essere (e nella maggior parte dei casi, sia) un buon genitore. Emblematica in tal senso una sentenza del Tribunale di Roma, rappresentativa di tanti altri casi sparsi per la penisola, che dimostra quanto la giustizia italiana e i servizi sociali non siano "a misura di bambino". Nel caso specifico, l'uomo che ha posto atteggiamenti violenti e aggressivi contro la ex moglie, ed a cui è stata addebitata la separazione, non ha perso l'affidamento dei figli." e viene aggiunto :" Lo avrebbe perso se le condotte lesive fossero state poste anche nei riguardi dei bambini!" (v. a p.31 del Rapporto Ombra).

Ma è proprio così, come viene scritto nel Rapporto ?

Ossia:

1- veramente il "sistema" tutela il rapporto genitore-figlio ?

2- Veramente il maltrattante descritto nel Rapporto  avrebbe perso l'affidamento, se avesse posto "condotte lesive" dirette  verso i figli" ?

Evidentemente NO!

1- Perchè in realtà l'unico rapporto genitore-figlio che oggi viene tutelato ad oltranza, anche a costo di esporre i minori a gravi pericoli di salute e della stessa vita, è quello padre-figlio (specie in presenza di padri abusanti) e NON anche quello madre-figlio, che viceversa VIENE costantemente e in tutti i casi ANNICHILITO in quanto considerato non funzionale alla "bigenitorialita'" intesa in senso astratto.

2- No, quel padre maltrattante e violento raccontato nel Rapporto di certo non avrebbe perso l'affidamento del FIGLIO da egli stesso MALTRATTATO... INFATTI anche chi ha esteso il Rapporto alla fin fine non ha considerato, NONOSTANTE TANTI PROCLAMI, che ANCHE  la violenza assistita E' un vero e proprio comportamento lesivo verso i minori !

Chi ha scritto il Rapporto fa dunque trasparire una inconsapevolezza del fatto che la violenza assistita dal minore E'  una lesione, sebbene non fisica  !

Con ciò si dimostra quanta strada ci sia ancora da fare, anche tra noi stesse operatrici che a diverso titolo lavoriamo a sostegno delle donne vittime di violenza di genere, nel renderci appieno consapevoli della portata della violenza !

Sia chiaro...a questa negazione e normalizzazione culturale della violenza domestica nessuno/a di noi può sentirsi estraneo/a...neanche la scrivente può sentirsi immune dalla cultura violenta e sessista di cui siamo intrisi/e!

Ed è per questo che dobbiamo vigilare, prima di tutto su ciò che noi stesse/i facciamo, diciamo, scriviamo, proponiamo, confrontandoci costantemente e non ritenendo presuntivamente di avere l'esclusiva della difesa dei diritti femminili ed infantili.

Chiunque può aiutarci a liberarci, tutte insieme,  dal giogo di una cultura che ha sempre soffocato, discriminato, violato le donne ed i minori...fino alla fine!

     Il Rapporto Ombra presegue la sua disamina evidenziando che non esisterebbero studi sugli effetti dell'affido condiviso sui minori, applicato anche in quei casi in cui sia stata agita violenza domestica ed uno dei genitori sia stato condannato per maltrattamenti, nonchè laddove sia stata utilizzata la Alienazione genitoriale per cambiare il sistema di affido, da un genitore all'altro, sollecitando la realizzazione di studi specifici ...sicchè ne viene raccomandato l'esame:

"RACCOMANDAZIONI COMITATO CEDAW 50. Il Comitato ha notato che la Legge n.54/2006 ha introdotto l'affido condiviso (fisico) come via preferita in caso di separazione o divorzio. Tuttavia, il Comitato è preoccupato per la mancanza di studi sugli effetti di questo cambiamento legale, in particolare una ricerca comparativa che indichi gli effetti negativi sui fanciulli, specialmente i più piccoli, in caso di affido congiunto forzoso....Il Comitato è, inoltre, preoccupato per le indicazioni di presunti episodi di abuso sui minori nei casi di affido, basati sulla dubbia teoria della Sindrome da Alienazione Parentale.51 Il Comitato invita lo Stato-parte a valutare i cambiamenti legali nel settore della custodia minorile attraverso degli studi scientifici, al fine di valutare gli effetti di lungo termine sulle donne e sui minori, tenendo in considerazione l'esperienza registrata" (v. p.31-32 del Rapporto Ombra).

In realtà su quello che viene definito come "affido materialmente condiviso" (cioè la cd collocazione paritaria alternata o shared physical custody), gli studi esistono eccome... sebbene essi siano internazionali e non italiani!

Questi studi  infatti sono stati effettuati in quelle Nazioni in cui lo "affido condiviso materiale" ha trovato applicazione ben prima che nel nostro Paese: ci riferiamo a seri studi scientifici peer review, statistici e clinici australiani, svedesi, francesi danesi ecc ecc, che hanno evidenziato le devastanti conseguenze sul benessere psico fisico dei minori che, costretti per anni a condurre una vita da pacchi postali, spesso in situazioni di conflittualità genitoriale mai sopibili - nonostante uso della mediazione e della stessa coordinazione genitoriale - ben presto inziano a soffrire di seri disturbi psichiatrici: depressione, scissione, demotivazione, disistima di sè, aggressività etero o autoindotta, disturbi comportamentali, carenze scolastiche e di apprendimento, aggressività verso i padri in quanto considerati responsabili della loro situazione di disagio, e verso le madri, in quanto rimproverate di non essere state protettive....sicchè non stupiamoci se, proprio in quei Paesi, i tassi di suicidio e depressioni infantili ed adolescenziali sono molto più alte che in Italia, dove questo sistema di affido non è ancora imposto su semplice richiesta di uno fra i genitori ! (v. quanto da noi denunciato nella nostra Relazione+ Dossier di 240 pagine, depositata nell' audizione concessaci il 15 gennaio 2019 dinanzi la 2 Commissione del Senato, sulla Riforma del diritto di famiglia proposta dai ddl 45, 118, 735, 768 e 837... in particolare a tal proposito si vedano i Dossier n.2, 3 e 5 allegati alla Relazione).

Peraltro degli studi sull'affido condiviso materiale condotti OGGI in Italia, sarebbero del tutto inutili se non addirittura fuorvianti!

Infatti attualmente nel nostro Paese solo nel 5 o al massimo 7% dei casi abbiamo un sistema di affidamento dei minori siffatto, cd materiale: tutti casi di affido con collocazione paritaria alternata adottati spontaneamente e liberamente da coppie genitoriali separate NON CONFLITTUALI, peraltro in genere coinvolgenti bambini già abbastanza grandi...sistemi di affidamento proposti e attuati proprio perchè maturati in ambienti familiari molto collaborativi e consapevoli!

Che validità avrebbero , oggi, tali studi?

E' ovvio che traccerebbero una realtà molto parziale e valida SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per coppie genitoriali separandae altrettanto collaborative e pacifiche!

Studi sulla base dei quali NESSUNO STUDIOSO O LEGISLATORE, dotato di un pò di intelligenza minima, potrebbe decidere di  fondare la scelta di IMPORRE questa forma di affidamento anche nei casi di conflittualità genitoriale o, peggio, di violenza domestica!

Viceversa troviamo molto interessante e importante la proposta contenuta nel Rapporto Ombra di effettuare seri e critici studi scientifici specifici, statistici e clinici, forse non tanto sulla teorizzazione della Alienazione Genitoriale, già esistenti a livello nazionale ed internazionale, ma sulle conseguenze innescate dall'applicazione di questo costrutto abnorme, partorito dalla mente di un uomo che apertamente si diceva ed era a favore della pedofilia, Richard Gardner: studi che andrebbero a verificare il benessere psico-fisico dei minori che, con diagnosi di Alienazione in CTU, per disposizione dei Giudici siano stati privati della figura materna e forzosamente affidati ai padri rifiutati.

Il Rapporto Ombra, in merito all'Alienazione Genitoriale ed alle dinamiche processuali in ambito civile che si innescano in caso di una madre separanda che denunci di aver subito violenza domestica da parte del padre dei suoi figli, avverte : "Il problema è il disconoscimento della violenza: se la violenza viene ignorata (e spesso ciò avviene nonostante vi sia la contestuale pendenza di un procedimento penale a carico del soggetto maltrattante della madre del minore o sia stata applicata nei suoi confronti una misura cautelare), ogni richiesta di limitazione della responsabilità genitoriale o di affidamento esclusivo è ritenuta infondata e illegittima. Ipadri accusati di aver agito violenza domestica hanno la stessa probabilità dei padri non violenti di ottenere l'affidamento dei figli/e, poiché si dà scarso valore alla violenza agita in ambito domestico, pronosticando che nel futuro saranno superate queste problematiche (con sottovalutazione dei potenziali pericoli sia per le madri che per i figli/enella futura gestione dei rapporti), nell'idea che la figura paterna non possa mai venir meno. Spesso inoltre non si individua il pericolo che questo genitore rappresenta e si attua una forma occulta di mediazione e/o conciliazione, davanti ai/le giudici o ai servizi sociali, tesa a trovare comunque un accordo sui diritti e tempi di incontro tra il padre violento e i minori, ed a definire consensualmente il procedimento di separazione. In questo modo si obbliga, implicitamente, la donna a definire il procedimento con una conciliazione, denegando giustizia anche nei casi in cui sia espressamente richiesta l'adozione di provvedimenti giudiziali, con implicita violazione del divieto di mediazione obbligatoria previsto all'art. 48 della Convenzione. Quando le madri sollevano la questione della violenza subita per chiedere protezione anche per i figli/edal padre violento, rischiano di essere penalizzate venendo considerate come alienanti, vendicative o alla ricerca di vantaggi economici. Sulla base di questa visione stereotipata delle donne si è andato sempre più affermando il fenomeno delle associazioni dei padri separati le cui pressioni sono sfociate con il Protocollo del Tribunale di Brindisi, il quale prevede una domiciliazione dei figli/epresso entrambi i genitori con la conseguenza del venir meno dell'assegno di mantenimento a favore della prole e del principio dell'assegnazione della casa coniugale, che, quindi, rimane al proprietario. Anche la riclassificazione delle cd. "spese straordinarie" per i figli/e rischia di contribuire ulteriormente all'impoverimento della madre che non trova più un fondamento giuridico nella sua giusta pretesa di una contribuzione equa del padre a dette spese (vedasi linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli/enelle cause di diritto familiare redatte dal CNF).Nel sistema italiano manca il raccordo tra procedimento penale e procedimento civile, se non limitato alla mera comunicazione dell'esistenza del procedimento penale alla Procura minorile ai sensi dell'art. 609-decies c.p. Se da una parte,infatti, tali comunicazioni vengono effettuate, e sono rilevanti ai fini della notizia dell'esistenza di un procedimento penale, dall'altra raramente segue da parte dei tribunali per i Minorenni l'emanazione di provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, così come avviene anche nei procedimenti avanti al giudice ordinario. Tutto ciò è stato rilevato anche dal C.S.M., organo di governo della magistratura che, con risoluzione del 9.5.2018 (cfr. par. 7.6), ha individuato la necessità di cooperazione tra magistratura ordinaria, sia penale che civile, e minorile qualora sia pendente un giudizio di separazione o divorzio, per evitare la possibilità di vittimizzazione processuale sul coniuge o sui minori vittime di violenza diretta o assistita con possibile adozione di provvedimenti inconciliabili che riguardano le medesime persone. Rileva il C.S.M. l'opportunità di un intervento legislativo sul punto, sollecitando nel frattempo gli uffici delle procure e dei tribunali a formalizzare accordi di collaborazione tra giudici civili e penali. Di particolare rilevanza inoltre il fatto che quando viene attivato un procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni, a seguito di segnalazione di condotte violente agite da un genitore ai danni dell'altro ed in presenza dei figli/eminori comuni, vengano di prassi adottati provvedimenti che dispongono l'affidamento del figlio/aminore al Servizio Sociale, anziché al genitore non violento. Ciò nell'immaginario comune inevitabilmente induce a sollevare dubbi sull'adeguatezza della capacità genitoriale della vittima, che viene limitata nei suoi poteri e nella gestione dei figli/e, costretta ad interagire con soggetti istituzionali terzi per le varie decisioni relative ai figli/e, nella costante valutazione da parte di soggetti istituzionali con la conseguenza di una sua vittimizzazione secondaria. Nel nostro Paese il collegamento diretto tra la violenza subita dalle madri e le gravi conseguenze di tipo psicologico, fisico, sociale e cognitivo sui figli/e, nel breve e lungo termine, non è ancora riconosciuto dai tribunali soprattutto da quelli civili. In palese violazione dell'art. 31 della Convenzione, che impone di prendere in considerazione gli episodi di violenza vissuti dai figli/e minori (c.d. violenza assistita),spesso accade che il/la giudice, nel determinare i diritti di visita e di custodia dei figli/e, non tenga conto:1) della pendenza di un processo penale per maltrattamenti nei confronti del padre a danno della madre avvenuti in presenza dei figli/e;2) dell'applicazione di misure cautelari specifiche emesse dal tribunale penale quali l'ordine di allontanamento o divieto di avvicinamento;3) della sentenza di condanna per maltrattamenti;4) degli ordini di protezione contro gli abusi familiari emessi in sede civile. Anzi, nei procedimenti civili di diritto di famiglia si innesca un controllo sulle capacità genitoriali che comporta una valutazione di entrambi i genitori, da cui viene completamente eliminata ogni attenzione alla causa che ha dato origine a quella situazione. Nei tribunali, ordinario o minorile, spesso si dispone una Consulenza tecnica d'ufficio (CTU); ai consulenti sono posti quesiti standard ed indifferenziati che non fanno esplicito riferimento alla violenza né tanto meno ai criteri disposti dalla Conv. Ist. per le visite. La conseguenza è che spesso le CTU risolvono il tutto con un richiamo alla mera "conflittualità" ponendo in posizione paritaria donne e uomini violenti e incoraggiando la donna ad arrivare ad accordi che non tengono conto della sua sicurezza né di quella dei suoi figli/e. I professionisti di area psico-sociale e giuridica, incapaci di individuare la violenza, tentano una mediazione per arrivare all'affidamento condiviso, ignorando i rischi per l'incolumità della donna e dei minori;inoltre ricorrono a spiegazioni fuorvianti, parlando di conflitto esasperato, oppure rinvengono l'Alienazione Parentale in particolare quando i/le minori esprimono difficoltà nel rapportarsi alla figura paterna violenta....L'attuale disciplina sull'affido condiviso, non prevedendo esplicitamente che nei casi di maltrattamento, abuso dei mezzi di correzione, violenze sessuali, violenze fisiche, debba escludersi tale affido, da un lato viola i diritti dei/lle minori a una vita libera da ogni forma di violenza, dall'altro non tutela le donne vittime di violenza domestica ed anzi le espone ad un incremento del rischio di violenza da parte dell'ex partner a causa della gestione condivisa dei/lle minori imposta dalla legge. I/Le CTU di cui si avvale il tribunale non si qualificano in base a competenze specialistiche sul tema della violenza di genere e domestica, trovandosi così di fatto impreparati a valutare in una prospettiva corretta tutto il contesto. Le conseguenze sono quelle di proposte di percorsi nuovamente vittimizzanti. Ad esempio: alla donna viene prescritto di collaborare con l'altro genitore, di intraprendere terapia di sostegno alla genitorialità (in questo percorso la donna troverà altri/eprofessionisti/e senza specifica preparazione sul tema della violenza), tutti interventi che di fatto inducono la vittima ad una stretta collaborazione con il violento, proprio perché non si tiene conto della violenza subita ma si "deve" passare oltre! " (p.37-40).

Tuttavia non raramente a noi operatori nei tribunali  è capitato di incappare in Avvocati/e, Assistenti sociali, Psicologhe e Psicologi, Psichiatri/e CTU e CTP, nonchè Giudici che, pur dichiarandosi pubblicametne impegnati contro la violenza di genere, pur vantando anche un qualche curriculum formativo sulla violenza di genere, tuttavia con grave INCOERENZA schizofrenica utilizzano e accolgono come valido il costrutto abnorme della Alienazione Genitoriale, negando o sottovalutando gravemente la violenza domestica, diretta ed indiretta, e la sua pericolosità per le vittime: facendosi esse/i stesse/i strumento di violenza! 

L'aver seguito corsi sulla violenza di genere, il proclamarsi contraria/o alla violenza sulle donne, partecipare a Convegni sul tema, NON METTE MINIMAMENTE AL RIPARTO DA QUESTO GRAVE E REALE RISCHIO, CHE SAREBBE TUTTO DA VERIFICARE ED INDAGARE!

Una realtà che il Rapporto Ombra non riconosce minimamente!

Il Rapporto non evita di parlare esplicitamente della PAS, in un paragrafo specifico, chiarendo le conseguenze che tale utilizzo comporta. Forse però avrebbe potuto chiarire con maggiore forza e approfonditamente l'abnormità nascosta dietro tale costrutto ed il suo utilizzo, specificando che in realtà la Alienazione Parentale nasce e viene usata strumentalmente ancor oggi come strategia difensiva soprattutto da padri accusati di gravi condotte pedofile, oltre che da quelli macchiatisi di violenza domestica, maltrattamenti su mogli/compagne e figli, venendo ormai utilizzata anche da altri padri, preoccupati più del loro portafogli che del benessere dei figli!

Per la verità, in modo molto furba, associazioni sostenitrici della PAS/Alienazione da anni hanno iniziato ad usare questo costrutto anche come strategia processuale difensiva per le donne...sia per quelle maltrattanti (anche se in numero statisticamente residuale, rispetto aglio uomini,  ce ne sono...) che per le donne vittime che si sono ritrovate allontanate dai loro figli. In tal modo si è tentato di sdoganare la Alienazione Genitoriale come strategia difensica lecita e di disancorarla alle sue origine legate alla pedofilia.  

"P.A.S.-NUOVE DEFINIZIONI PER UN VECCHIO VIZIO

La PAS in Italia sta trovando nuove strategie di riconoscimento. La discussione sulla "patologia" con il suo eventuale inserimento nel DSM V, rifiutata oramai in modo costante anche dalla giurisprudenza in termini, si sta trasferendo su un altro piano. Si è passati ad un preteso comportamento alienante del genitore presso cui vivono i minori, non più una patologia quindi, ma una condotta. Si perviene all'affermazione di questa situazione attraverso il concetto di "bigenitorialità", analizzata indipendentemente dalla presenza della violenza domestica e delle cause che hanno dato origine alla separazione dei genitori. Le consulenze tecniche d'ufficio disposte dai/lle magistrati/e, unitamente alle verifiche richieste ai servizi sociali in caso di "grave conflittualità", non considerano le violenze esercitate da un genitore sull'altro, così come non tengono conto della violenza assistita dai minori. Si opera secondo il principio che il minore debba comunque mantenere relazioni significative con entrambe le figure genitoriali. Le conseguenze di questa condizione sono devastanti per le donne cui è richiesto di tenere un profilo indifferente verso la violenza domestica vissuta, mantenendo un rapporto continuo e corretto con i padri dei/lle minori che le hanno maltrattate. Se i/le minori si schierano a difesa della madre o dichiarano di avere paura del padre, la responsabilità ricade quasi sempre sulla madre che viene ritenuta portatrice di negatività verso il padre che trasferisce ai figli/e. I consulenti arrivano al punto di consigliare (come in un recente caso a Lucca) di allontanare il bambino dalla madre, la sola con cui ha sempre vissuto, fino al punto da forzare la volontà stessa del minore, anche se di una certa età (casi di bambini di 9, 14 e 15 anni) senza tenere conto dello stato piscologico del minore. La madre è invitata, se non obbligata, a sostegni psicologici per superare la sua posizione e i suoi risentimenti nei confronti del padre [sic!], mentre i/le minori sono obbligati a stare con il padre. Se queste forzature non funzionano, si arriva alla minaccia di allontanare i i/le minori dalle madri per garantire un rapporto con padri violenti !" (p.39-40).

La realtà descritta in realtà va ben oltre rispetto a quanto detto!

Infatti in verità si va ben oltre le mere minacce di allontanamento, che comunque accompagnanole donne durante  l'intero iter separativo e della CTU!

Non si dice che, tra gli argomenti utilizzati per la diagnosi di "alienazione", v'è il sostenere che le madri alienanti sarebbero quelle che "amano troppo i figli" e che queste sarebbero "simbiotiche": dunque l'amore costituirebbe, per questi "esperti", un motivo e la causa di un supposto disagio infantile, non considerando tuttavia che fino ad una certa età infantile la cd simbiosi tra madre e figlio/a è perfettamente normale e che, se persiste oltre l'età infantile, essa è spesso il segnale classico di una grave e prolungata violenza domestica subita da madre-figlio/a, che li ha indotti a difendersi rifugiandosi nel reciproco supporto !

Non si dice che il presunto "disagio" della alienazione, che sarebbe dovuto a questo preteso eccessivo amore e ad un presunto rapporto simbiotico tra madre e figli, viene diagnosticato su bambini SANI e perfettamente INTEGRATI dal punto di vista sociale: cioè anche quando il bambino risulta avere una vita serena, appagante, ricca di stimoli, anche quando il bambino sia ben inserito in vari contesti sociali ed abbia un buon rendimento scolastico! Tutti elementi che in realtà escludono da sè sia l'esistenza di un qualsiasi disagio, sia l'esistenza di una qualsiasi simbiosi di relazione tra madre e figlio!

Non viene detto nè sembrerebbe lasciarsi intuire che in realtà i bambini sottratti alle madri siano stati ben più numerosi di uno, due o tre casi e che ci sono casi ben più gravi di quelli indicati!

Non viene detto che ci sono stati decine e decine di bambini sottratti ai loro affetti abituali, la mamma ed alla loro casa, ben più piccoli dei 9 anni !

Non si dice che si tratta di bambini che sono stati poi messi in casa-famiglia o centri e che per mesi, o anni, non hanno più potuto vedere e frequentare le madri, spesso neppure poterne sentire la voce al telefono, con grandissima violenza sugli uni e sulle altre.

Bambini in seguito  tutti affidati ai padri temuti e rifiutati, che hanno gestito il rapporto tra figlio e madre in modo del tutto arbitrario, spesso in assenza totale di una regolazione giudiziale.

Bambini privati di ogni possibile contatto materno, anche con la sottrazione del telefono cellulare personale, che hanno comunque tentato di far arrivare il loro grido di aiuto tramite letterine, videomessaggi, foto strappate di nascosto e fatte giungere alle madri tramite compagnetti di scuola!

Bambini che, una volta divenuti più grandi, sono letteralmente scappati, tornando dalle madri, cambiando anche il cognome paterno con quello materno.

Anche il ddl 735 cd Pillon viene indicato e cassato dal Rapporto, che dice :

" In questo quadro particolarmente preoccupante necessita fare riferimento al disegno di legge presentato dal Senatore Simone Pillon (D.D.L. 735/2018 "Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità", cd. decreto Pillon) che mira a introdurre nei procedimenti di separazione e divorzio in presenza di figli minori modifiche sostanziali allarmanti e in contrasto con l'articolo 31 della Conv, Istanbul per tutte le donne e in particolare per i casi di violenza domestica. La proposta prevede l'obbligo per tutti i genitori di prole minorenne che vogliono separarsi o divorziare, di iniziare un percorso di mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale (artt. 7 e 22), in aperta violazione dell'art. 48 della Conv. Ist. che vieta la mediazione obbligatoria, con la conseguenza che le donne dovrebbero trattare anche con un partner violento, impedendo loro di poter ricorrere a un giudice terzo; inoltre questa proposta impone a tutti i figli di genitori separandi l'obbligo di trascorrere il 50% del loro tempo con ciascun genitore, a prescindere dalla loro volontà e dalla valutazione di esigenze specifiche. Anche le novità in ambito economico (mantenimento diretto con abolizione della corresponsione dell' assegno di mantenimento figli all'altro genitore -solitamente la madre -e abolizione dell' assegnazione alloggio familiare a vantaggio del proprietario -solitamente l'uomo) comporterebbero un grave rischio per le donne, più frequentemente partner economicamente svantaggiate, portando soprattutto loro, e ancora più le vittime di violenza, all' impossibilità materiale di separarsi/divorziare (con violazione anche dell' art. 16 CEDAW). Come efficacemente descritto dalla Special Rapporteur (vedasi sub nota 3),il decreto Pillon si basa fortemente su due presunzioni (la falsità delle denunce di ogni forma di violenza in famiglia e l'esistenza dell'alienazione parentale) che oltre a non essere supportate da evidenze oggettive, introducono conseguenze negative per la parte più vulnerabile e non considerano in materia di affidamento figli la violenza, come prescrittodall' art. 31 Conv. Ist.; in specifico le donne rischierebbero la limitazione della responsabilità genitoriale fino alla possibile pronuncia di decadenza della stessa nei casi di denuncia di atti di violenza che non dovesse portare a condanna dell'accusato; inoltre vi sarebbe il rischio che qualora i figli manifestassero "rifiuto o alienazione o estraniazione con riguardo a un genitore", la colpa venisse addebitata all'altro genitore, che potrebbe essere allontanato dalla casa familiare con l'emissione di un ordine di protezione, o vedersi limitare la propria responsabilità genitoriale fino alla possibile pronuncia di decadenza. È evidente come il decreto Pillon ostacoli pesantemente l'emersione delle situazioni di violenza domestica nei confronti di donne e minori, e ancora più la possibilità di mettersi al sicuro in situazioni di emergenza (art.14). Difficile non ravvisare una mal celata intenzione "intimidatoria" nei confronti di quelle donne con figli/ie che a causa di una situazione di violenza volessero separarsi, che frappone una serie di ostacoli materiali e morali che colpirebbero tutte le donne, con grave danno anche ai minori coinvolti e difficoltà di una reale tutela di entrambi dal partner/padre violento"(p.40-41).

Il Rapporto prescrive delle raccomandazioni specifiche

"RACCOMANDAZIONI COMITATO CEDAW .

Il Comitato chiede allo Stato-membro di valutare le modifiche normative in materia di affido condiviso dei minori, attraverso studi scientifici, al fine di valutare gli effetti di lungo termine sulle donne e sui minori, tenendo in considerazione l'esperienza registrata negli altri Paesi su queste problematiche.

RACCOMANDAZIONI COMITATO CEDAW

Il Comitato raccomanda che lo Stato-parte: (a) Adotti tutte le misure necessarie per scoraggiare l'uso della "sindrome da alienazione parentale" da parte di esperti e dei Tribunali nei casi di custodia; (b) Si occupi in modo adeguato dei bisogni specifici delle donne e dei bambini, per determinare la custodia dei minori nei casi che coinvolgano la violenza di genere nella sfera domestica; (d) Istituisca un meccanismo, che tenga in considerazione la disparità nella capacità di guadagno ed il potenziale umano tra i coniugi separati, dato il più alto investimento delle donne nel lavoro di cura dei bambini e domestico, a spese della carriera; (e) Adotti una legislazione volta a garantire l'attuazione uniforme dei servizi e dei diritti per tutti i bambini italiani in tutti i distretti quando il padre venga meno al pagamento del mantenimento del bambino" (p.41-42).

Al di là del ripetuto uso erroneo del termine "decreto Pillon", notiamo che nulla viene detto sugli altri, non meno pericolosi, ddl: il 45, il 118, il 768 e l'837 ecc.

Speriamo che ciò non corrisponda ad una sottovalutazione dei contenuti, altrettanto violenti, degli altri ddl!

A marzo prossimo il Grevio, organismo europeo di controllo sulla violenza di genere, sarà in Italia per monitorare la nostra situazione e chiedere conto alle nostre istituzioni !

Finalmente...ci auguriamo una integrazione del Rapporto !

Avv. Michela Nacca

https://www.dire.it/26-02-2019/301926-video-italia-violenta-e-sessista-presentato-il-rapporto-ombra-delle-associazioni/

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/02/27/violenza-sulle-donne-litalia-e-un-paese-sessista-e-i-dati-che-non-ci-sono-lo-confermano/5000456/?fbclid=IwAR1Nd2ibU16kXAsxd2KVbRftOtvMoELZlCAdrJakXJRNAHRSVuS2w7NOn08 

https://www.arci.it/rapporto-ombra-delle-associazioni-di-donne-sullapplicazione-della-convenzione-di-istanbul-in-italia /


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