Una nuova sentenza ribadisce l'orientamento  della Cassazione sulla collocazione prevalente come scelta preferibile per i minori. Ma i padri separati non ci stanno!

06.11.2019

 di Avv. M. Nacca

Con l' ordinanza 24937 del 7/10/2019 la Suprema Corte (S.C.) ha ribadito il proprio chiaro  orientamento, a favore di una collocazione prevalente a protezione della salute e benessere di bambini ancora troppo piccoli per poter sopportare lo stress di continui andirivieni, finalizzati solo a soddisfare le esigenze egocentriche di genitori che non sanno discernere cio' che e' bene per un minore , da cio' che evidentemente non lo e'.

Dalle pagine di Studio Cataldi  il Dottor Marino Maglietta, che gia' incrociammo lo scorso anno in audizione dinanzi la Commissione II Giustizia del Senato - circa il ddl Pillon e collegati - confrontandoci proprio sul tema della shared custody,  si rammarica del fatto che la  Cassazione abbia dunque   "respinto  ancora una volta la richiesta di un padre  che aveva proposto per sua figlia due pernottamenti infrasettimanali nelle settimane in cui non gli competeva il weekend e due pomeriggi, uno con pernotto ed uno fino alle 21, nelle altre in cui l'avrebbe voluta presso di sé tutti i pomeriggi fino alle 16, weekend a parte. Il regime, stabilito in primo grado e confermato dalla Corte d'Appello" e che a suo dire avrebbe  consentito "invece nell'arco di quattro settimane quattro giorni (i due weekend brevi alternati) e due pomeriggi in tutto con pernottamento come presenza nelle settimane senza w.e.  Regime che anche la S.C. conferma" (https://www.studiocataldi.it/articoli/36321-affido-condiviso-la-cassazione-nega-frequentazione-equilibrata-tra-genitori.asp?fbclid=IwAR2epz86vVNM8equY_rO5xu-Ou2tGmMWwIbYD84zlt2ZF31o-q5c7wk2C5A  ).

Una richiesta paterna che evidentemente non e' stata conforme all'interesse della minore (art.155 c.c.): unico criterio a cui la Corte di merito e quella della legittimita' devono  conformarsi in tale decisione,   cosi da suscitare una nuova decisione che ribadisce l'indirizzo giurisprudenziale della Cassazione secondo il quale  l'affido condiviso non coincide affatto con i tempi matematicamente paritari di collocazione,  ne' con numerosi  pernottamenti notturni, ma che si deve valutare caso per caso, in base a molteplici circostanze che potrebbero rendere la collocazione ripartita troppo difficoltosa per il minore e fonte per lui di stress: tenendo nella debita considerazione ad esempio l'eta' del minore coinvolto, il tipo di relazione instaurata, la distanza tra le due abitazioni ecc.

In Cassazione, il padre ha sottolineato  come, nonostante l'affido condiviso, la contrazione del periodo di visita  abbia mascherato un affido esclusivo di fatto, potendo il padre trascorrere con il minore solo quattro giorni al mese e due pomeriggi con pernottamento , come sottoliena M.Maglietta.

Ma la Cassazione ribadisce che " la regola dell'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori -(ossia la L.54/2006) - non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore ((vedi Cass. n. 22219/18; n. 18131/2913)."

Un orientamento che era gia' stato  confermato nell'Ordinanza Cassaz. n. 31902/2018 I sez. civile del 24 ottobre 2018.

Inoltre, precisano gli Ermellini, "attiene al potere del giudice di merito stabilire le concrete modalità di esercizio del diritto di visita, che non sono sindacabili nelle loro specifiche articolazioni nel giudizio di legittimità, ove è invece possibile sollevare censure solo se il giudice di merito si sia ispirato, nel disciplinare le frequentazioni del genitore non convivente con il minore, a criteri diversi da quello dell'esclusivo interesse del minore."

Nel caso de quo il decreto impugnato ha evidenziato che l'ampliamento dell'esercizio del diritto di visita proposto dal padre "avrebbe dato luogo a un regime estremamente articolato e frammentato, non funzionale alle esigenze di stabilità e serenità che devono necessariamente connotare la quotidianità del minore". Una argomentazione accolta dalla Cassazione e che soddisfa "il minimo costituzionale" richiesto dalla giurisprudenza consolidata di Cassazione secondo i principi della sentenza del Supremo Collegio n. 8053/2014, e che si fonda sull'esame delle dinamiche familiari anche alla luce delle risultanze della CTU....".
Marino Maglietta  dice che , nel caso specifico, la  previsione di una frequentazione non ampia  sia stata dovuta , anche al fatto  che si fosse "in presenza di una esasperata conflittualità tra i genitori" .

In realta' nulla di cio' si ritrova nell'Ordinanza di Cassazione, che invece ribadisce la particolare frammentazione dei tempi proposti dal padre e che hanno dato luogo al rigetto delle sue pretese, evidentemente valutate come irragionevoli, sia in Corte di Appello che in Cassazione.

Del resto dalla lettura attenta della Sentenza emerge che questo padre,  abitante in tutt'altro comune rispetto a quello dove e' collocato il minore,  certamente non risiede  nei pressi della  abitazione di costei, ne' egli sembrerebbe  persona  particolarmente attenta al "bene" della minore: tanto da aver costretto la madre a rivolgersi al Giudice affinche' fosse accordato il trasferimento della scuola  in luogo piu' vicino alla residenza della minore, cosi da non costringerla a estenuanti ore di viaggio in macchina quotidiane!

Ebbene quali erano le richieste paterne?

L'Ordinanza non riferisce affatto la formulazione usata dal Maglietta  ma parla di "due pernottamenti infrasettimanali nelle settimane in cui non gli compete il week end e due pomeriggi, uno con pernotto ed uno fino alle 21 nelle settimane in cui gli compete il week end, oltre a tutti i pomeriggi fino alle 16".( https://www.studiocataldi.it/articoli/36321-affido-condiviso-la-cassazione-nega-frequentazione-equilibrata-tra-genitori.asp?fbclid=IwAR2epz86vVNM8equY_rO5xu-Ou2tGmMWwIbYD84zlt2ZF31o-q5c7wk2C5A ). 

Quindi egli chiedeva di  avere con se' il minore  tutti i giorni, fino alle 16,00 del pomeriggio, inoltre due fine settimana al mese (non si comprende se dal venerdi alla domenica sera o dal sabato alla domenica), oltre a cio' anche  due giornate intere infrasettimanali ogni settimana, per un totale di 8 giornate (oltre we detti), di cui sei giornate con pernotto  e  due fino alle 21 di sera.

Insomma.... questo povero minore avrebbe iniziato il lunedi mattina a casa della mamma, sarebbe andato a scuola e poi sarebbe stato con il padre fino alle 16, poi di corsa dalla mamma (lontana in altro Comune), il martedi uscito da scuola tutto giorno dal papa' fino all'indomani alle 21 (tolto orario scolastico), il mercoledi sarebbe uscito di scuola e di nuovo col papa' fino alle 16, il giovedi tutto il giorno con papa' (tolta la scuola) fino ininterrottamente alla domenica sera (eh si...perche' questa era la settimana con we col padre!).

Nella settimana con we dalla mamma, il bambino uscito di lunedi da scuola sarebbe rimasto col padre fino alle 16, il martedi  sarebbe stato ripreso da scuola   dal padre, che lo avrebbe riconsegnato alla madre il mercoledi alle 16, il giovedi di nuovo lo avrebbe avuto con se' tutto il giorno riconsegnandolo il venerdi  alle 16! Il lunedi a ripartire!

Alla faccia della ripartizione "equa" o "paritaria" invocata tra i due genitori!

Praticamente nei giorni di "pertinenza paterna" questo bimbo non avrebbe mai potuto vedere la mamma, mentre in quelli di "pertinenza materna" il buon padre avrebbe presieduto al figlio tutti i giorni,  fino alle 16,00 !

Insomma un bimbo che stava per  finire come un mero pacco postale,  salvato dalla Cassazione e dal buon Marino Maglietta che, nonostante dovrebbe essere un fisico o un matematico, parrebbe non saper fare i conti !

Ci chiediamo: quale ossessione muove un genitore tanto da avvertire l'urgenza di condizionare cosi fortemente gli impegni ed i tempi di un figlio, come se non gli si dovesse dare spazio per altro?

Eppure dall'Ordinanza  emerge che la casa dove abita il figlio con la mamma e' di proprieta' di costei, che l'uomo gode di una pensione   mensile piu' che adeguata e proporzionata all'assegno di mantenimento fissato per il bambino, essendo peraltro  comproprietario della  abitazione dove egli vive.....



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