Cassazione 18222/2019 "sdogana" il TSO mascherato su minore: non e' possibile obbligare la madre al percorso di genitorialita' ma si al reset sul minore. Junk Science ancora distorce la Giustizia!
di Avv. Michela Nacca
La junk science ancora distorce la Giustizia.
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Cosi accade che il 5 luglio 2019 sia stata pubblicata l'Ordinanza di Cassazione I sez. civile n. 18222 che accoglie l'assurdo irrazionale secondo il quale se un bambino o un ragazzo non intende frequentare un genitore, o ne ha paura, la responsabilita' non vada indagata nel modo di agire e nella personalita' del genitore rifiutato ma nella personalita' e nel modo di agire del genitore preferito dal minore.
Eppure la Comunita' scientifica ha ben chiarito che tale assunto - derivato dalla pseudoteoria Pas/Pa - e' non solo irrazionale ma anche destituito da ogni fondamento scientifico!
Eppure si va avanti cosi....
Nel caso specifico il Collegio degli Ermellini risponde ad un ricorso presentato da una donna contro il provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Perugia che confermava la decisione del Tribunale di Terni di "invito" alla donna ad intraprendere un percorso psicotapeutico circa la cogenitorialita, ritenendo dunque che il rifiuto paterno da parte della figlia minorenne dipendesse da una presunta cattiva relazione madre-figlia e non padre-figlia, disponendo tuttavia anche sulla figlia minorenne un percorso di riallineamento genitoriale (comunemente chiamato reset).
L'unico a non dover essere "trattato" a quanto pare sarebbe il padre!
La Cassazione ha accolto il primo motivo di lagnanza ritenendo che il genitore (la madre) non possa essere mai condizionato a sottoporsi ad un trattamento sanitario. Ma ha ritenuto inammissibile - dunque confermandolo - il secondo motivo di ricorso: dunque al minore il Giudice puo' ben imporre un trattamento sanitario obbligatorio!
Ancora una volta i bambini trattati come oggetto e non come persone portatori di diritti essenziali al pari di quelli degli adulti!
Di seguito il testo della sentenza
"Data udienza 7 giugno 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente
Dott. SCALIA Laura – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8410/2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio
dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS),
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), Pubblico Ministero;
– intimati –
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, del 15/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2019 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.
FATTI DI CAUSA
Con decreto depositato il 15.1.2018 la Corte d'Appello di Perugia ha
confermato il provvedimento del Tribunale di Terni del 26.7.2017 con cui
e' stato prescritto alla sig.ra (OMISSIS) – in causa con il marito
(OMISSIS) per l'affidamento della minore (OMISSIS) – di intraprendere
con la massima urgenza un percorso psicoterapico al fine di superare le
criticita' riscontrate nell'esercizio del ruolo genitoriale.
La Corte d'Appello ha evidenziato che, dovendosi contemperare due
diritti entrambi di rango costituzionale, l'uno del genitore di
autodeterminazione e di scelta circa la propria salute, e, l'altro del
minore ad un percorso di sana crescita, la predetta prescrizione del
Tribunale di Terni, in quanto disposta nell'esclusivo interesse del
minore, essendo funzionale al superamento delle criticita' emerse nel
rapporto madre-figlia, deve essere interpretata quale invito giudiziale
rivolto alla odierna ricorrente, essendo comunque rimesso alla libera
autodeterminazione di quest'ultima accoglierlo o disattenderlo.
Infine, la Corte d'Appello ha altresi' confermato il provvedimento del
giudice di primo grado nella parte in cui e' stato disposto sia che i
Servizi Sociali assicurassero alla minore l'assistenza domiciliare
presso l'abitazione materna (prevedendo anche incontri tra il minore e
l'operatore senza la presenza della madre), sia la presa in carico di
(OMISSIS) da parte del Servizio di Neuropsichiatria Infantile, al fine
di attivare un percorso psicologico in favore della stessa, garantirle
uno spazio di ascolto e verificare la possibilita' di riavvicinamento
con il padre.
Sul punto, la Corte d'Appello ha evidenziato che il giudice ha sempre il
potere di disporre percorsi di tipo psicologico e terapeutico per il
minore quando ritenuti necessari a tutela della sua sana crescita,
soprattutto se tali statuizioni sono fondate su valutazioni tecniche di
esperti.
Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) affidandolo a due motivi.
(OMISSIS) non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo (OMISSIS) ha dedotto la violazione e falsa
applicazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. in relazione
all'articolo 32 Cost..
Lamenta la ricorrente che il Tribunale di Terni ha voluto imporre una
prescrizione, un vero e proprio obbligo di intraprendere il percorso
terapeutico.
Il decreto impugnato, nel declassare la prescrizione del Tribunale a
"invito giudiziale" non ne ha eliminato l'illegittimita' di fondo,
venendo a condizionare la volonta' del genitore in ordine al sottoporsi a
trattamenti che la Carta Costituzionale vuole incoercibili, incidendo
cosi' sulla liberta' di autodeterminazione della ricorrente.
2. Il motivo e' fondato.
Questa Corte ha gia' statuito che, in tema di affidamento dei figli
minori, la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico
individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla
genitorialita', comporta comunque, anche se ritenuta non vincolante, un
condizionamento, per cui e' in contrasto con l'articolo 13 Cost. e
articolo 32 Cost., comma 2, atteso che, mentre l'intervento per
diminuire la conflittualita', richiesto dal giudice al servizio sociale,
e' collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati
nell'interesse del minore, quella prescrizione e' connotata dalla
finalita', estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale
delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di
autodeterminazione. (Cass. n. 13506 del 01/07/2015).
Analogamente, nel caso di specie, se e' pur vero che il decreto
impugnato non ha imposto un vero e proprio obbligo alla ricorrente di
intraprendere un percorso psicoterapico per superare le criticita' del
suo rapporto madre – figlia, avendo esplicitato che si tratta di un
invito giudiziale, e' indubbio che tale statuizione integri una forma di
condizionamento idonea ad incidere sulla liberta' di autodeterminazione
alla cura della propria salute, garantita dall'articolo 32 Cost..
3. Con il secondo motivo e' stata dedotta la violazione e falsa
applicazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione agli
articoli 337 ter e quater c.c..
La ricorrente chiede che vengano rimosse le misure finalizzate ad un
riavvicinamento della minore al padre che prevedano per la stessa minore
un percorso psicologico presso il SIM territoriale nonche' incontri con
un operatore domiciliare anche senza la presenza della madre. Evidenza
che e' stato lo stesso sig. (OMISSIS) ad esprimere la volonta' di
ritirarsi da un qualsiasi rapporto con la figlia minore e che insistere
su interventi sulla minore, nell'auspicio che si riavvicini al padre,
vuol dire solo incidere sulla sua serenita'.
4. Il motivo e' inammissibile.
Non vi e' dubbio che la ricorrente, con l'apparente deduzione della
violazione da parte del decreto impugnato degli articoli 337 ter e
quater c.c., non abbia fatto altro che formulare delle doglianze di
merito alle statuizioni con cui i giudici di merito hanno previsto un
percorso psicologico di sostegno per la minore, eventualmente
finalizzato anche al riavvicinamento con il padre, censure che, come
tali, sono insindacabili in sede di legittimita', essendo finalizzate
solo ad incidere su un apprezzamento di merito. Peraltro, dal decreto
impugnato emerge, altresi', che le statuizioni della Corte d'Appello si
fondano su valutazioni tecniche di esperti che non sono neppure state
oggetto di specifica censura da parte della ricorrente.
Deve quindi annullarsi la sentenza impugnata limitatamente al primo
motivo con rinvio alla Corte di Perugia, in diversa composizione, per
nuovo esame e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa il decreto
impugnato limitatamente al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello
di Perugia, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere
sulle spese del giudizio di legittimita'.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano
omesse le generalita' e gli altri dati identificativi a norma del
Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati."