Cassazione: NO al riconoscimento di paternita' al padre prevaricatore...  indipendentemente dalla sua nazionalita'!

03.07.2021

di Avv. Michela Nacca

contro la difesa di una idea paternalistica della genitorialita' - bigenitorialita', che sta spesso influenzando e distorcendo la Giustizia di merito  italiana, in particolare i procedimenti di affido dei minori ancora e da anni  concessi anche a padri pericolosi condannati per violenza, segnaliamo una recente importante Ordinanza di Cassazione della Prima sez. civile, la n.18600 depositata il 30 giugno 2021, risalente al 19 aprile 2021.

Una Ordinanza che, ancora una volta, sconfessa e non avalla la distorsione italiana, sopra indicata,  che oggi ancora caratterizza i Tribunali Ordinari, Tribunali per i Minori  e le Corti di Appello italiane ! (in fondo la Ordinanza originale)

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Il procedimento di Cassazione, che ha visto anche la partecipazione della  Sostituta Procuratrice Generale  in Cassazione Dottoressa Francesca Ceroni, termina con una Ordinanza che  cassa i provvedimenti  di riconoscimento di paternita' di una bambina,  gia' concessi in primo grado di Giudizio e confermati contro l'opposizione del madre  dalla Corte di Appello  di Venezia,  ad un uomo tendialmente violento e prevaricatore.

La Corte di Appello veneta aveva ritenuto  non sussistente "il rischio di un pregiudizio concreto e attuale per la minore"  derivante dal riconoscimento paterno e cio' nonostante  fatti gravi prodotti in Giudizio e dimostrati dalla madre della bambina, riguardanti i comportamenti dell'uomo, che tuttavia dalla  Corte di Appello  erano state ritenuti  «al piu' ... situazioni che interessavano la madre (memore del tentativo di farle interrompere la gravidanza) e non la minore»  .

Avverso la sentenza d'appello la donna  ha proposto ricorso in Cassazione deducendo:

1. violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 cpc dell'art.3 della Convenzione di NY del 1989, recepita con L.176/91

2. motivazione contraddittoria e omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n.5 cpc rappresentato dalla condotta minacciosa e violenta attuata dall'uomo sia contro i famigliari che la minore stessa.

3. La violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cpc, per aver la Corte di merito deciso senza tener conto delle prove orali e documentali ammesse in primo grado.

 
In definitiva il giudice di merito aveva   omesso di esaminare, secondo la difesa materna,  fatti decisivi contrari all'interesse del minore al riconoscimento:   ovvero la condotta minacciosa e violenta attuata dall'uomo sia contro i famigliari sia contro la figlia stessa.

L'uomo non solo aveva tentato  di costringere la madre di sua figlia  ad  interrompere la gravidanza, non solo aveva abitudini di vita e lavorative precarie, ma soprattutto usava minacciare la donna di portarle via la bambina.

Riteniamo  di alcuna rilevanza  la precisazione - aggiunta da vari blog giuridici - secondo la quale l'uomo fosse di  religione musulmana: una aggiunta inesistente nell'Ordinanza utile solo a suggerire implicitamente una fuorviante informazione, quasi  a far intendere che  la Cassazione avesse voluto in realta' condannare solo una certa mentalita', coincidente  con una certa religiosita' e dunque non applicabile a uomini italiani non musulmani.

Ma cosi non e'...perche' la Cassazione nulla ha detto della religiosita' o nazionalita' dell'uomo: segno che non siano queste le circostanze o le aggravanti volte ad escludere il riconoscimento.

Viceversa le argomentazioni opposte dalla Cassazione contro la concessione del riconoscimento  riguardano solo ed esclusivamente  i suoi  comportamenti  prevaricanti e violenti, che di sicuro con la concessione del riconoscimento avrebbero compromesso la serenita' familiare della bambina.

La Cassazione  nella Ordinanza scrive che Il giudice, nel decidere in merito al riconoscimento, debba procedere ad un accertamento concreto dell'interesse del minore tenendo conto delle vicende che lo riguardano, in quanto il provvedimento adottato deve avere l'effetto di garantire allo stesso uno "sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale".

"Il secondo riconoscimento ove vi  sia opposizione da parte dell'altro genitore che per primo abbia proceduto al riconoscimento, puo' essere sacrificato solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali  da far ravvisare la probabilita' di ua forte compromissione dello sviluppo armonico dal punto di vista psicofisico del minore (conf. Cass. 21099/2004 , Cass. 2878/2005 )".

Un altro aspetto fondamentale da rilevare e' che l'Ordinanza ritiene superato ormai l'orientamento secondo il quale tendenzialmente il secondo riconoscimento costituisca di per se'  un  vantaggio per il minore. Sicche' gli Ermellini  scindono  il diritto all'identita' con la verita' biologica, perche' cio' che conta e' la stabilita' delle relazioni familiari in essere: il benessere del minore non deriva dal riconoscimento biologico, ma dalle relazioni familiari instaurate, che non devono essere compromesse dal riconoscimento!

Gli Ermellini scrivono che, ai fini della valutazione della opportunita' del riconoscimento paterno, viene richiesto lo studio della personalita' del richiedente il riconoscimento - e non certo lo studio della personalita'  della madre gia' riconosciuta!

Qualora l'interesse del minore a uno sviluppo sano ed equilibrato rischi di essere pregiudicato, allora il diritto al riconoscimento del minore del genitore può essere sacrificato.


scarica sotto la Ordinanza


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