La Cassazione conferma che il diritto alla bigenitorialità non consiste in una suddivisione matematica dei tempi di frequentazione

11.12.2018


di Avv. Michela Nacca

L'Ordinanza della Cassazione n. 31902/2018 I sez. civile del 24 ottobre  2018, rigettando il ricorso contro la determinazione della Corte di Appello di Roma che aveva stabilito la collocazione prevalente materna del figlio minore e condannando  Ricorrente a spese per ben 7.000 euro, implicitamente disvela l'incostituzionalita' del ddl Pillon, riaffermando i diritti essenziali che quel disegno vorrebbe sopprimere nonchè il senso da dare al concetto di bigenitorialità ed i criteri in base ai quali stabilire la collocazione migliore per un minore, per il bene dello stesso !


Viene così ristabilito, al di sopra del diritto del genitore ad una egoistica conta matematica della collocazione del minore, il diritto alla salute, alla liberta', alla difesa giudiziaria del minore, riaffermando anche la difesa di quei principi solidaristici da cui quei diritti nascono.
E' una Ordinanza che ristabilisce anche l'obbligatorieta' dei doveri connessi a quei diritti essenziali: in primis quello di non violare gli obblighi genitoriali.

Sicche' il riconoscimento dell'addebito, che il ddl Pillon vorrebbe sopprimere, deve essere considerato per quello che è: un istituto fondamentale, da difendere e non sopprimere, affinche' quei doveri matrimoniali e genitoriali non diventino carta straccia!

Così recita l'Ordinanza

Va ricordato che il principio di bigenitorialità si traduce nel diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse, MA CIò NON COMPORTA L'APPLICAZIONE DI UNA PROPORZIONE MATEMATICA IN TERMINI DI PARITA' DEI TEMPI DI FREQUENTAZIONE DEL MINORE IN QUANTO L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DEVE ESSERE ARMONIZZATO IN CONCRETO CON LE COMPLESSIVE ESIGENZE DI VITA DEL FIGLIO E DELL'ALTRO GENITORE, giacchè ...va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i loro compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonchè della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore....(Cass.18817/2015)


Avv. Michela Nacca



N.B. Con l' ordinanza 24937 del 7/10/2019 la Suprema Corte (S.C.) ha ribadito in seguito lo stesso orientamento


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