Per la Corte EDU un minore con adeguata maturita' di giudizio non puo' essere costretto dal Tribunale a mantenere una relazione genitoriale che rifiuta
di Avv. Michela
Il 28 maggio 2020 la Corte EDU (Sezione I) ha emesso una sentenza, la n. 28393/18, Spano c. Italia, che fissa dei principi ben chiari: una condanna per abusi su minore, sebbene non definitiva, ben giustifica la decadenza della resposnabilita' genitoriale e la restrizione degli incontri padre-figlio; i tribunali per ripristinare i rapporti genitore-figlio, una volta decaduti i motivi di restrizione (assoluzione definitiva), possono adottare solo misure "ragionevoli" ; un minore che abbia raggiunto l'eta' e la maturtita' per esprimere la propria volonta', non puo' essere costretto con la forza ad allacciare una relazione genitoriale che rifiuta ne' puo' essere invocata la violazione dell'art.8 della Convenzione!
Il caso e' quello di un padre denunciato per abuso sul minore, nato nel 2000.
Nel 2003 la madre presentava la denuncia e nel 2007 il padre riceveva una prima sentenza di condanna dal tribunale di Piacenza, che viene tuttavia annullata nel 2011 dalla Cassazione, che poi nel 2014 confermera' l'assoluzione definitiva emessa nel frattempo, nel 2013, dalla Corte di Appello a cui gli Ermellini avevano rinviato la decisione. Nel 2009 veniva dichiarata decaduta la responsabilita' genitoriale paterna, di cui veniva richiesta la reintegrazione subito dopo l'assoluzione definitiva ottenuta nel 2014. "Successivamente alle indagini dei Servizi Sociali il Tribunale per i
Minorenni di Bologna non ritenne opportuno reintegrare il ricorrente
nella responsabilità genitoriale, ma incaricò i Servizi di continuare il
percorso di sostegno psicologico con il minore e i genitori, valutando i
tempi e le modalità di riavvicinamento tra il padre e il figlio. Nel
2016 la Corte d'Appello reintegrò il sig. Spano nella responsabilità
genitoriale, tuttavia il minore si rifiutò di riallacciare i rapporti
con il padre e, nonostante i Servizi Sociali continuarono a monitorare
la situazione e a intervenire ove necessario, il progetto di
riavvicinamento fallì."
Il Ricorrente basava il ricorso alla Corte Edu sulla ritenuta violazione dell'art.8 della Convenzione "ritenendo che le autorità non abbiano messo in atto tutte le misure
necessarie a ricostruire il rapporto tra padre e figlio. Lamenta,
inoltre, che durante il procedimento penale gli incontri con il figlio
siano stati del tutto sospesi e che, quindi, per sette anni non abbia
avuto modo di avere nessun rapporto con il minore".
La Corte ha stabilito:
- che la decadenza della responsabilita' genitoriale fosse decisione obbligata, a tutela del minore e stante la natura del reato contestato.
- che
le autorità - di fronte ad una situazione familiare complessa, in quanto
i genitori del minore non cooperavano e il figlio esprimeva un assoluto
rifiuto di relazionarsi con il padre - hanno agito adottando misure
appropriate e "ragionevoli" per il ripristino del diritto di visita del ricorrente, escludendo la previsione della istituzionalizzazione in casa famiglia (§ 47).
- La Corte, infine,
ricorda "che è necessaria la massima prudenza
quando si tratta di ricorrere alla coercizione in questo ambito (Mitrova
e Savik c. l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia, n. 42534/09, § 77,
11 febbraio 2016, e Reigado Ramos c. Portogallo, n. 73229/01, § 53, 22
novembre 2005), soprattutto nei confronti di minori il cui livello di
maturità richiede che si tenga conto della loro volontà.
- Secondo la Corte, nel caso di specie, i giudici nazionali e i Servizi Sociali hanno fatto tutto ciò che era in loro potere per permettere al ricorrente di creare un rapporto con il figlio, predisponendo incontri fin quasi al compimento dei 18 anni del minore, ma di fronte al rifiuto dello stesso non avrebbero potuto costringerlo.
- L'art. 8, quindi, secondo la Corte EDU è stato rispettato, in quanto le autorità hanno agito in modo adeguato alla situazione, e il ricorso è da dichiararsi irricevibile.