Una requisitoria in Cassazione denuncia la Violenza Istituzionale attuata nei tribunali a causa della applicazione dei principi della Parental Alienation!

30.03.2021

di Avv. Michela Nacca

Il 15 marzo scorso durante l'udienza camerale e' stata depositata una importante requisitoria dinanzi gli Ermellini di Piazza Cavour a Roma, in un caso di affido di minore (Ricorso del gennaio 2019 R.G.n.36260/19). Si tratta della  requisitoria della Dottoressa Francesca Ceroni, Sostituta Procuratrice Generale presso la Corte di Cassazione, la quale ha chiesto la riforma di un Decreto della Corte di Appello di Roma che, confermando l'affido di un minore ai servizi sociali, ne aveva disposto la "parentectomia" dalla madre e la collocazione in casa famiglia sulla base di una valutazione di Alienazione Parentale.

La Sostituta Procuratrice Generale nella sua requisitoria ha stigmatizzato in modo grave ed efficace l'incostituzionalita' della "pseudotheory" Alienazione Parentale , della Bigenitorialita' e della stessa "parentectomia" ossia del percorso di "cura" dalla Parental Alienation!


Della requisitoria e' stata data notizia il 22 marzo 2021 dalla Giornalista Landolfi in un articolo del Sole 24 h, ripresa anche da Il Dubbio il giorno seguente

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La Dottoressa Ceroni non solo e' un Giudice che per molti anni ha seguito casi di affido di minori, soprattutto e' membro esperto incaricata dalla  Commissione Parlamentare di inchiesta sul  Femminicidio e la violenza nonche'  la discriminazione  sulle donne, presieduta dalla Senatrice Valente. In tale ruolo la Dottoressa Ceroni da tempo sta esaminando numerosi casi processuali, insieme alle Magistrate e Giudici Maria Monteleone e Monica Velletti, in collaborazione con i famosi Giudici  Paola De Nicola e Fabio Roia, a cui si e' aggiunta anche  la Procuratrice Aggiunta a Palermo la Dottoressa Annamaria Picozzi:  centinaia di fascicoli processuali riferiti ad altrettanti casi di incredibile e grave violenza istituzionale agita contro donne, molti dei quali riguardanti proprio le madri ed i loro figli minori, sottoposti ad ablazione o minacciati di parentectomia: casi in cui la Giustizia e' risultata gravemente distorta, con esiti infausti per donne e minori spesso  gia' vittime di violenza domestica o abusi.

Si tratta di una violenza istituzionale indotta da pregiudizi, stereotipi contro le donne, le madri ed i minori,  che provocano gravi distorsioni nell'iter processuale e nella stessa formazione del convincimento giudiziale, inducendo a ritenere eo ipso  la vittima non credibile e l'imputato innocente o, comunque, la violenza "irrilevante", dunque non perseguibile nonostante evidenti e gravi prove documentali e testimoniali,  e comunque mai "pregiudizievole"  per la sana crescita del minore anche quando accertata e condannata  !

Questa distorsione della Giustizia  avviene  specialmente  quando le strategie difensive degli imputati si fondano  sulla accentuazione di tali  pregiudizi, cosi da farne addirittura dei dogmi parascientifici, presentati tuttavia come scientificamente validi. Questo e' proprio il caso ad esempio della teoria della "madre malevola" di Turkat (1995) o della "Sindrome di Medea" di Jacobbs (1988) e della  strategia processuale "Parental Alienation" (R. Gardner 1985- W. Bernet 2003) strutturata su una falsa teoria scientifica che porta lo stesso nome (un nome che in 30 anni si e' evoluto e trasformato piu' volte in Pas/PaD/PaB/PaC/Pa) e che falsamente sostiene la falsita' e strumentalita' delle denunce depositate dalle madri  in oltre il 90% dei casi,  inducendo   Giudici, Magistrati, forze dell'ordine e avvocati, CTU e CTP, Tutori e Curatori, assistenti sociali ed educatori nonche' politici e la societa' stessa ad errare gravemente dinanzi le madri ed i minori vittime di violenza che chiedono giustizia e protezione. 

La Dottoressa Ceroni il 15 marzo scorso, evidentemente forte delle consapevolezze che sta acquisendo dalla indagine effettuata in seno alla Commissione Femminicidio, ha presentato una requisitoria durissima e disvelante che mette a tacere  recenti sentenze di Cassazione, che viceversa avevano mostrato una nuova apertura alla teoria della Alienazione Genitoriale: stavolta  intesa non piu' come sindrome ne' come disturbo ma come comportamento del genitore che induca un "problema relazionale" tra il figlio e l'altro genitore. Una nuova versione della teoria Parental Alienation, di cui tuttavia si mantiene tutta la ascientificita' e le distorsioni pregiudizievoli,   che tuttavia e' stata rigettata anch'essa dall''ICD 11.

La requisitoria della Dottoressa Ceroni tuttavia dice qualcosa in piu' che dichiarare l'incostituzionalita' della Parental Alienation...essa riconduce a ragione e giustizia  le decisioni giudiziali, non facendosi fuorviare anche da sterili   finti tecnicismi.

Sicche' la Sostituta Procuratrice Generale, non evita di bacchettare implicitamente anche il legale della difesa materna, che - cosi come desumibile dalla lettura della requisitoria -   avrebbe ritenuto di impugnare la decisione  della Corte di Appello di Roma in quanto violativa del  principio di "bigenitorialita'.   A tal proposito la Dottoressa Ceroni infatti non solo accusa di incostituzionalita'  la cd "bigenitorialita'" disconoscendola dunque come principio giuridico costituzionale addirittura da considerarsi prevalente - come ritenuto dai sostenitori della Parental Alienation -   ma ella   invoca invece i diritti essenziali costituzionali  di sicurezza del minore e dunque di tutela dal rischio di  violenza, per chiedere l'annullamento della decisione emessa  dalla Corte di Appello di Roma di procedere alla parentectomia del minore coinvolto- allontanamento drastico dalla madre ritenuta alienante -  collocandolo  in casa famiglia. Una decisione, quella della Corte di Appello romana,  disposta con la finalita' evidente  di affidare in futuro il minore in via esclusiva al padre,  ovviamente dopo un riallineamento con reset, ossia una riprogrammazione  psicologica.

Da quanto si legge nella  requisitoria,  la parentectomia sarebbe stata tuttavia disposta dalla Corte di Appello di Roma  su un mero pregiudizio verso la madre, sulla base di  un costrutto ascientifico e nonostante  il minore mostrasse un grave rifiuto del padre di cui aveva gia' raccontato le gravi violenze paterne  ai Carabinieri, cosi come confermato da provvedimenti di protezione coerenti.

La Dottoressa Ceroni, dinanzi le contestazioni difensive paterne basate sulla teoria Parental Alienation secondo la quale i racconti del  bambino sarebbero stati frutto di manipolazioni materne, denuncia la "INCOSTITUZIONALITA'" di questo costrutto parascientifico, di cui ricorda la esclusione dal DSM e dall'ICD, ribadendo che la  Comunita' Accademica Internazionale non l'ha ritenuta fondata scientificamente ed anzi l'ha attenzionata.

Tuttavia la requisitoria denuncia anche la incostituzionalita'   dello stesso  concetto di "bigenitorialita'" : la dottoressa Ceroni   ricorda ai Giudici  che cio' che deve stare a cuore ai  tribunali  e' in primis la sicurezza, l'integrita' fisica  e dunque la serenita' del minore,   che non puo' prescindere dalla valutazione dei documenti, dei rinvii a Giudizio, dalle stesse  preferenze del minore di  essere affidato alla madre, con cui gia' vive e dalla quale si sente protetto,  manifestato dal  rifiuto verso il padre di cui accusa esplicitamente violenze.

Secondo la Ceroni quella dei Giudici deve essere una decisione che, in ultima analisi, non puo' prescindere da una valutazione dei fatti, dei  comportamenti concreti, non puo'  ignorare le dichiarazioni e le prove della violenza ne' basarsi su meri pregiudizi e stereotipi contro le madri - anche nel decreto della Corte di Appello di Roma a quanto pare usati a josa  - ne' fondarsi su concetti evanescenti ed indeterminati, ne' su mere teorie astratte, tanto piu' se non convalidate dalla scienza ufficiale : come avviene con la Parental Alienation! 

Del resto nella requisitoria viene riportato esplicitamente che il provvedimento della Corte di Appello fa riferimento  ad un "procedimento di fronte al Tribunale per i minorenni - che  -  si è aperto su ricorso del pubblico ministero minorile ex artt.330 ss c.c. in data 23.7.2018, che ha chiesto in via urgente un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale di OMISSIS su segnalazione della Comando Stazione di Valtopina del 19.7.208... - e  - che ci sono due procedimenti penali pendenti a carico di OMISSIS  presso la Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma (n.48370/17 RGNR e n.27657/18 RGNR)  per violenze agite sul figlio. Dalla annotazione in commento emerge ancora che il bambino ha dichiarato al Comandante della Stazione "di essere stato picchiato più volte dal padre OMISSIS, ed anche in modo forte, con schiaffi al viso, anche con pugni allebraccia/spalle ogni qual volta gli faceva presente di voler vedere la madre o soprattutto di volerle raccontare qualche fatto accaduto con il padre".

Perche' i Giudice della Corte di appello romana hanno del tutto  ignorato la segnalazione dei Carabinieri circa la violenza paterna subita dal minore?Perche' hanno ignorato del tutto   il  ricorso del PM minorile che   ha richiesto la protezione del minore? Perche' hanno ignorato  ben due rinvii a Giudizio dell'uomo su tali fatti? 

Riguardo  i fatti denunciati di violenza  «i giudici di merito omettono qualsiasi accertamento e valutazione» scrive  la Sostituta Procuratrice Generale, smentendo cosi anche quei CTU che da anni ripetono ai Giudici, assistenti sociali ed avvocati  che, in ambito civile, non vada effettuata alcuna indagine, verifica o domanda sui fatti di violenza denunciati in quanto da considerarsi "irrilevanti" ai fini della decisione dell'affido! 

La Dottoressa Ceroni, richiamando  direttive del CSM e quanto introdotto grazie alla legge del Codice Rosso, torna a ribadire che il penale entra...anzi deve entrare nel civile, affermando: "Preme ancora segnalare come la prassi dei tribunali civili e minorili di ignorare la violenza o i maltrattamenti nei confronti dei figli, è severamente stigmatizzata nell'ultimo rapporto adottato il 15 novembre 2019 e pubblicato il 13 gennaio 2020 dal Grevio, gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza domesticadel Consiglio di Europa, proprio con riferimento al nostro Paese".

La Sostituta Procuratrice Generale lamenta anche il fatto che alcuna indagine ne' domanda sia stata effettuata dai Giudici sulle motivazioni del rifiuto del minore verso il padre, presumendolo frutto a priori ed a prescindere di Alienazione Parentale. Nonostante prove documentali dicessero  tutt'altro!

Per la Ceroni, la decisione della Corte di Appello di Roma  inoltre  «viola il diritto del fanciullo a mantenere la continuità affettiva e di cura con la madre» riconoscendo cosi che la relazione materna - specie quando "preferita" dal minore in quanto protettiva dalla violenza paterna  -  non debba minimamente considerarsi pregiudizievole, come insegnato dalla teoria Parental Alienation... tutt'altro! Ma cio' non  in base  ad un principio di bigenitorialita' , di cui la Sostituta Procuratrice Generale dice che "non ha dignità costituzionale" e  "cede a fronte del diritto fondamentale del bambino alla integrità fisica e alla sicurezza".  

La Procuratrice Generale si chiede ed interroga gli ermellini sul perche' la madre abbia dovuto subire la sospensione della responsabilita' genitoriale, nonostante non risultino comportamenti e fatti pregiudizievoli a lei ascrivibili, ma soltanto un fiume di pregiudizi fumosi, essendo stati "evocati concetti evanescenti, come  "l'eccessivo invischiamento", "il rapporto fusionale",rispetto ai quali è impossibile difendersi non avendo essi base oggettiva o scientifica, essendo il risultato di una valutazione meramente soggettiva".

Inoltre la requisitoria denuncia la  violazione della Convenzione di Istanbul - ratificata dall'Italia e vigente dal 2013 -secondo la quale l'affidamento condiviso va escluso nel caso in cui emergano casi di violenza, così come ogni contatto con l'autore stesso delle violenze: smentendo dunque un altro fondamentale assunto della teoria Parental Alienation, secondo la quale un minore privato della relazione paterna abusante sarebbe esposto a rischio evolutivo futuro, essendo vero invece il contrario!

Preliminarmente la requisitoria, trattando della la ricorribilita' di provvedimenti che dispongono la parentectomia, avverte che essi "possono comprimere pesantemente le libertà fondamentali delle persone e delle persone minori di età, la libertà personale, di domicilio, di comunicazione, di circolazione e, dunque, devono godere del massimo delle garanzie, potendosi altrimenti ipotizzare l'incostituzionalità degli articoli in commento per loro contrasto con gli art.13,14,15,16 della Costituzione" - dunque evidenziando chiaramente  come la stessa prassi della cd "parentectomia" pretesa dalla Parental Alienation - ossia la ablazione del minore e collocazione in casa famiglia ai fini del reset- rappresenti non certo una "cura" o un percorso "psico-educativo" ammissibile, violando invece diritti costituzionali , dunque fondamentali del minore e risultando essa stessa una prassi incostituzionale !

«La Corte - continua la requisitoria - non ha neppure riportato in modo sintetico i bisogni, le opinioni, le aspirazioni espressi dal minore» ristabilendo dunque che il minore debba essere non solo ascoltato doverosamente ma anche considerato in modo   prioritario da parte  dei Giudici.

"Solo  condizionamenti accertabili su un piano scientifico a partire da comportamenti concretamente posti in essere, possono costituire la ragione per confinare nell'irrilevante giuridico la volontà chiaramente e consapevolmente espressa dal minore, che il diritto vivente vuole al centro di ogni decisione che lo riguardi" e la parental alienation NON E' ACCERTABILE, COSI COME IL PLAGIO!

Ora stara' al Collegio di cui il Dottor Valitutti e' Presidente pronunciarsi.

Si allega di seguito la requisitoria

 


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