La bigenitorialita' non e' un valore assoluto!

10.12.2019

di Avv. M. Nacca

LA CASSAZIONE CHIARISCE CHE LA BIGENITORIALITA', specie se considerata come divisione matematica dei tempi,   NON RAPPRESENTA UN PRINCIPIO SUPREMO NE' COINCIDE TOUT COURT  CON IL BENESSERE E LA SALUTE DEL MINORE: ESSA DUNQUE NON DEVE ESSERE IMPOSTA SEMPRE E COMUNQUE!

Finalmente la Cassazione riconosce implicitametne  la pericolosita' ed i gravi limiti giuridici insiti nella L.54/2006 laddove essa non esclude esplicitamente l'affido condiviso dei figli minori nel caso uno dei due genitori sia VIOLENTO e dunque PERICOLOSO per i minori o anche solo assente, gravemente inadeguato e irresponsabile verso la prole!

Cassazione civ. ordinanza n. 28244, del 4 novembre 2019.


(si allega l'ordinanza sotto).


"in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale (...) rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore."

L'ordinanza esclude quel genitore che potrebbe arrecare un potenziale pregiudizio per i figli per sue gravi carenze (v. Cass. 16593/2008) cosicche' la scelta del regime di affidamento deve avere una

"motivazione non piu' solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale".

"L'individuazione di tale genitore -affidatario - deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore."

v. gia'   sentenza Cass. 30826 del novembre 2018 ribadiva concetto analogo

v. in  https://www.puntodidiritto.it/minore-diritto-svolgimento-sereno-esistenza-prevalenza-bigenitorialita/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork&fbclid=IwAR0o8EA5vGFU0uaW6MucKPHrtVn3KO4UDhmsWHFdBv5JR_mNgH5cFEBka-o

•Cass. n. 18817 del 23/09/2015

•Cass. Cassazione 30131 (opp 30191 vedi)/2019
•Cass. Ordinanza 3652/2020 esclusione della  divisione matematica dei tempi

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