La teoria sulla Alienazione Parentale e' nazista: parola di Cassazione! Ed ora i suoi sostenitori come potremo definirli?

29.05.2021

di Avv. Michela Nacca

Gli Ermellini si sono pronunciati per l'ennesima volta: tutti i camaleontici costrutti collegati alla teoria Pas, compreso quello della cd "Madre Malevola" teorizzato da Turkat nel 1995 - e continuamente richiamato nelle CTU di psicologi e psichiatri giuridici redatte su incarico dei tribunali italiani, insieme alla Parental Alienation -  sono "tateryp", dunque incostituzionali, inaccettabili  costrutti nazisti, cosi come lo era questa teoria di diritto penale, in voga nella Germania nazista, che postulava la perseguibilita' e la condanna penale per il carattere ed il modo di essere di una persona e non per le sue azioni concrete perseguibili penalmente in quanto tipizzate e violative di diritti essenziali altrui.


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Ancora una volta gli Ermellini stigmatizzano dunque la distorsione pregiudizievole e inaccettabile operata dai Tribunali del merito contro mamme e bambini (nel caso de quo il Tribunale di Treviso e la Corte di Appello di Venezia): una distorsione dovuta alla teoria Pas o anche ridefinibile semplicemente "alienazione parentale" , visto che l'una e l'altra potrebbero entrambi chiamarsi "Piripacchio", cosi come consigliato tempo fa da uno dei suoi maggiori sostenitori italiani.

Una "pseudoteoria", "apice della follia", "junk science" o "il piu' grande cumulo di spazzatura mai vista" - come e' stata definita in USA - grazie alla quale una bambina era stata condannata all'allontanamento dalla madre - una madre con cui aveva vissuto fin dalla nascita - venendo affidata in modo super esclusivo ad un padre che solo successivamente alla sua nascita l'aveva riconosciuta, cosi come desumibile dalla lettura della stessa Ordinanza.

L'Ordinanza della Cassazione e' del gennaio 2021 ma e' stata pubblicata il 17 maggio 2021. Essa, a distanza di 8 anni dalla 7041 del 2013 a firma Luccioli, torna a stracciare la Pas - e con lei l'equivalente teoria della Alienazione Parentale -  definendola in buona sostanza nazista.

L'Ordinanza e' la 13217/2021 (RG 10327/2020 ) firmata da Francesco Genovese Presidente, Dottor Caiazzo Relatore, Consiglieri la Dottoressa Giulia Iofrida, il Dottor Lamorgese e la Dottoressa Scalia. Una ordinanza giunta eccezionalmente ad appena un anno dall'introduzione del Ricorso - presentato dallo stimato Avvocato Antonio Voltaggio a cui la scrivente aveva indirizzato la mamma dopo averne attentamente studiato gli atti - contro il Decreto emesso il 16 dicembre 2019 dalla Corte di Appello di Venezia, che attribuiva l'affido super-esclusivo al padre, disponendo solo incontri protetti tra la madre e la bambina. Incontri tra l'altro per lungo tempo neppure  attuati.

Quale era stata la colpa della mamma?

Cosi come ha riferito l'Ordinanza l'aver tenuto degli atteggiamenti polemici sia con i due CTU incaricati dal Tribunale ordinario di Treviso , che infine diagnosticavano una "sindrome della madre malevola" a carico della donna, utilizzando a piene mani il costrutto della Alienazione Parentale, sia verso il padre della bambina: per un atteggiamento conflittuale fra loro e per aver in qualche occasione ostacolato degli incontri con certificati falsi, a quanto pare  per evitare la ablazione della bambina.

Ma il conflitto non e' per definizione paritario?

E se si, perche' considerare solo la litigiosita' materna e non anche quella paterna?

Del resto dalla lettura attenta della ordinanza si evince che mentre la mamma aveva sempre e solo richiesto l'affido condiviso della figlia, con collocazione presso di lei, viceversa il padre gia' dinanzi il Tribunale di Treviso aveva preteso l'affido superesclusivo e, non contento di aver ottenuto "solo" l'affido esclusivo, reclamava la decisione,  conquistando l'agognato  affido super esclusivo deciso dalla Corte di Appello di Venezia nel dicembre 2019!

E poi...la mamma avrebbe scritto "certificati falsi"?  E vi è una condanna definitiva in merito? se si l'Ordinanza non lo chiarisce, ma se cosi fosse ci stupiremmo della velocita' con cui la sentenza definita sia stata eventualmenta raggiunta...visto che per gravi maltrattanmenti, lesioni, persino per abusi sessuali incestuosi ci vogliono anni e anni....

E comunque, il  comportamento materno fu finalizzato ad ostacolare il padre o ad evitare l'allontanamento coatto della figlia?   La differenza è sostanziale!



Come detto la vicenda si articola dapprima dinanzi il Tribunale di Treviso, che nel 2016 ammetteva il riconoscimento paterno della bambina con affido condiviso e collocazione materna, successivamente il medesimo tribunale, pur non accogliendo appieno le pretese paterne di ottenere l'affido super esclusivo della figlia, dopo due CTU affidava in via esclusiva la bambina al padre, fino a quel momento da sempre  ossia dalla nascita vissuta  con la madre, autorizzando visite libere materne e divieto di incontri con la nonna materna.

L'uomo non contento proponeva reclamo dinanzi la Corte di Appello di Venezia insistendo proprio nel voler ottenere l'affido super- esclusivo della bambina e richiedendo solo incontri protetti tra figlia e  madre. Altrettanto faceva la madre, reclamando anche lei la decisione di I grado chiedeva  ancora una volta che fosse disposto un affido condiviso (dunque non volendo assolutamente escludere il padre dalla vita della figlia!!!) e collocazione della bambina  presso di lei, come da decisione del 2016.

Ma la Corte di Appello di Venezia accoglieva appieno le pretese paterne di affido superesclusivo paterno accordando solo  incontri protetti materni.

E cio' sebbene fosse stato sempre e solo il padre a dimostrare - con le sue costanti e pervicaci istanze processuali - di voler escludere del tutto la madre dalla vita della loro figlia ....e non viceversa!

Un aspetto che l'Ordinanza non rileva affatto:   non rendendo dunque piena giustizia a questa madre -  che in fin dei conti sembrerebbe aver reagito negativamente solo a quelle pretese paterne di vedersi del tutto esclusa dalla vita della bambina ed alle  decisioni pregiudizievoli di ablazione  disposte dai due tribunali di merito  -  ma che noi non possiamo evitare di notare.

L'Ordinanza accoglie i motivi di ricorso proposti dunque dal legale della mamma:

  • lamenta la mancata disposizione di un percorso alla genitorialita' che avrebbe potuto aiutare le parti a superare le conflittualita' presenti fra loro ed il "rischio alienazione" paventato.
  • Stigmatizza la decisione di disporre un affido super-esclusivo paterno sulla base di presunte psico patologie materne non riconosciute dalla scienza.
  • Nulla dice sul mancato ascolto della minore, pur lamentato dalla difesa materna.
  • Stigmatizza la rottura della relazione familiare madre-figlia, riconoscendolo come diritto fondamentale della persona che deve essere mantenuto in assenza peraltro di gravi motivi di pericolo il minore, come nel caso de quo.   Dunque la Corte, pur stigmatizzando alcuni comportamenti materni (certificazioni false) tuttavia non li ritiene comportamenti tali da costituire una  inadeguatezza genitoriale e che dunque  giustifichino la ablazione e l'allontanamento della bambina nonche' il mancato affido!
  • Peraltro evidenzia che la Corte di Appello  non ha considerato il fatto che la mamma, indipendentemente da tutto, avesse un buon rapporto di accudimento con la bambina.
  • Condanna la scelta della Corte di Appello di Venezia di non aver considerato il trauma derivabile dalla ablazione materna della bimba e di non aver valutato il rapporto costi-benefici dalla inversione dell'affido e dalla parentectomia derivabile.
  • Per l'Ordinanza i tribunali di merito non avrebbero provato le loro affermazioni indicando fatti e comportamenti materni, avendo apoditticamente accolto le conclusioni delle CTU.
  • Critica le CTU in quanto generiche e fondate su teorie non riconosciute;
  • stigmatizza anche la Corte di Appello che ne ha condiviso le conclusioni acriticamente, apoditticamente senza rispondere alle puntuali rilevi di controparte.
  • L'Ordinanza evidenzia implicitamente  il danno derivabile alla bambina dalla assenza materna e dal super-affido esclusivo paterno,
  • Infine sostiene  che il provvedimento della Corte di Venezia sarebbe stato basato su un tatertyp...ossia una teoria di stampo nazista fondata su meri pregiudizi e dunque con effetti gravemente distorsivi sulla Giustizia stessa.

Per questo la Corte ha annullato il provvedimento della Corte di Appello di Venezia e ha rinviato ad altra Corte territoriale, quella di Brescia!

N.B. i soliti pasisti diranno che e' stata condannata la Pas e non la Parental Alienation: ricordiamo loro che uno dei piu' importanti sostenitori italiani, dapprima della Pas e poi oggi della PA, ha egli stesso sostenuto di poter chiamare la teoria in qualsiasi modo, anche "piripacchio", in tal maniera confessando che la teoria e' sempre la stessa e la distinzione, meramente nominalistica, non rinvia a nessuna differenza contenutistica o sostanziale.

Sia l'una che l'altra infatti costituiscono un pregiudizio distosivo gravissimo a danno di un retto convincimento giudiziale!

NNB: per chi intendesse sostenere che comunque la alienazione parentale esisterebbe come fatto e reato: gia' in modo anticipato ha risposto questa Ordinanza, definendola tatertyp!

Questa  Ordinanza dunque  ANTICIPA le future camaleontiche teorizzazioni della Pas che i suoi sostenitori già dicono di non voler piu' inquadrarla come Sindrome ne' come Disordine (e grazie!) ma in quanto reato: con quel richiamo al tarertyp, figura di reato nazista incostituzionale, gli Ermellini già hanno risposto loro,  dicendo che anche questa e' FAKE SCIENCE !

Nessun reato di alienazione parentale....solo pregiudizio distorsivo creato ad arte da R. Gardner e ancor oggi perseguito ad oltranza!

Per la lettura integrale della Ordinanza si rinvia all'articolo di Annalisa Ramundo  della Agenzia Stampa DIre che per prima ne ha dato notizia


v. dichiarazioni della On. Valente in merito  https://www.dire.it/19-05-2021/635316-minori-valente-pd-cassazione-colpisce-pas-e-pregiudizi-contro-le-donne/?fbclid=IwAR3edsuML13aKW_aahyeBns2O6LyRDERRH7VfAGTpYnBa6GMsgSsaX0QqHs 

v. articolo di Nadia Somma su il FQ  in https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/05/20/una-storica-sentenza-della-cassazione-assesta-un-colpo-durissimo-allalienazione-parentale/6203609/



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