Sentenza CEDU Ubeda c. Italia

di Avv, Michela Nacca
La sentenza Ubeda and Others v. Italia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, pubblicata il 2 luglio 2026 ed emessa su ricorso depositato il 5 aprile 2024, rappresenta una decisione di grande rilievo in materia di violenza domestica, vittimizzazione secondaria e tutela dei diritti fondamentali delle vittime.
La Corte, avendo ammesso il Ricorso senza che i procedimenti interni italiani fossero esauriti, ma presenti le condizioni per la sua ammissibilita', ha deciso nel merito in base ai fatti, alla documentazione depositata ed a quanto indicato dalla chiara giurisprudenza della Corte Europea stessa in casi analoghi, richiamando:
- la normativa sostanziale e procedurale italiana,
- numerose pregresse sentenze della CEDU (Landi v. Italia ; De Giorgi v. Italia ; Talpis v. Italia; Scuderoni v. Italia del 2025; Kurt contro Austria del 2022; I.M. e altri contro Italia del 2022; Karoussiotis contro Portugal, del 2011; A.I. contro Italia del 2021, P.P. contro Italia del 2025 ecc. ),
- la Cassazione Italiana (Ordinanza 4595/2025; 'Ordinanza n. 11631/2024 )
- la Convenzione di Istanbul
- ma anche le sollecitazioni del GREVIO EU del 2020 e 2025 e della CEDAW UN 2025 sulle sentenze misogine e discriminanti dei tribunali penali e civili italiani, sulle mancate adeguate indagini preliminari ed istruttorie e l'inidoneita' delle misure protettive per le vittime nonche' lamentando la lentezza processuale.
La Corte ha cosi accertato la violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione EDU, ma richiamando anche il n.2 della convenzione, riconoscendo che nel caso della signora Ubeda e dei due figli minori le autorità italiane non hanno garantito una giustizia e la protezione effettiva alla madre ed ai figli, pur avendo essi denunciato la violenza paterna gia' dal 2021 con prove e testimoni, essendo l'uomo giunto addirittura al punto di minacciare di morte con un coltello puntato alla gola della donna, dinanzi due testimoni.
Ad aprile 2024, quando veniva depositato il ricorso alla Corte EDU, infatti nel procedimento penale si era appena e solo svolta l'udienza preliminare, con rinvio a settembre 2024, che verra' nuovamente rinviato al 14 gennaio 2025, mentre nel procedimento civile da 3 anni la signora Ubeda ed i figli, ormai adolescenti, erano stati costretti dal tribunale stesso ad una inerzia totale senza adottare misure efficaci o esaminare tutte le richieste presentate, lasciandole in uno stato di incertezza legale, psicologica e materiale (sub n. 105 della Sentenza). Madre e figli erano stati costretti a vivere in un rifugio, ancora dopo 3 anni, con azzeramento di una normale vita sociale per i ragazzi, senza dare risposta alle richieste di mantenimento economico per i minori, di affidamento esclusivo degli stessi alla madre ed autorizzazione al trasferimento in Francia.
Il tribunale infatti nella decisione finale, arrivata dopo anni, esprimeva la mera previsione di sottoporre i due minori a valutazione e supporto neuropsichiatrico, con previe pressioni affinche' essi si trasferissero nel paese del padre, pur gia' ritenuto inadeguato e pregiudizievole, senza che questi , presunto violento, fosse stato raggiunto da ordini restrittivi: inerzia giudiziale che dunque aveva permesso all'uomo di poter continuare a vivere nella casa famigliare, lavorare liberamente, senza alcuna limitazione delle sue liberta', con evidente sproporzione delle misure adottate invece a sfavore delle vittime. Con conseguente rivittimizzazione evidente, che la Corte denuncia e condanna.
Secondo la Corte la condanna si e' resa necessaria per la mancata celerita' e l’inerzia dovuta a vari rinvii di udienze nel procedimento penale e la pretesa di un primo P.M. , poi sostituito, che avrebbe addirittura voluto archiviare il procedimento nonostante le gravi condotte dell'uomo, raccontate anche dai minori, attraverso la normalizzazione del comportamento abusante maschile e richiamando una cultura fondata su principi patriarcali secondo cui "la presunta violenza sessuale non era stata provata, sulla base del fatto che era difficile dimostrare che il marito fosse a conoscenza della mancanza di consenso della moglie, considerando che "[era] normale per gli uomini dover superare un livello minimo di resistenza che ogni donna tendeva a mostrare quando era stanca dalla vita quotidiana e un uomo [faceva] un'avance sessuale" (sb. 92 della sentenza CEDU) .
La Corte condanna le gravi carenze e omissioni delle indagini preliminari (assenza di un'indagine "tempestiva", "approfondita" ed "efficace" ai fini degli articoli 3 e 8 della Convenzione...le autorità, attraverso la loro inazione per un periodo così lungo, hanno violato gli obblighi positivi che erano loro incomposti e hanno permesso che la sofferenza fisica e psicologica ripetuta, segnalata dal primo richiedente, rimanesse impunita sub. n. 95) ma anche del Tribunale per i Minori di Napoli, che non ha mai valutato i comportamenti violenti dell'uomo, ne' in udienza ne' soprattutto nel provvedimento finale che, a dire della Corte europea, appare come un prestampato. Dunque secondo la Corte il TM di Napoli ha finito per esporre le vittime ad ulteriori sofferenze, condizionando le loro vite e impedendo loro per anni di vivere in condizioni di normalità, sicurezza e serenità familiare.
La Corte lamenta che dai provvedimenti dei Tribunali emerge "una cultura sessista e stereotipata che deve essere evitata nelle aule di tribunale della magistratura nazionale...la Corte condivide le preoccupazioni espresse da GREVIO riguardo alla possibilità che le vittime di violenza domestica possano continuare a subire vittimizzazione secondaria nelle aule di tribunale "(sub. n. 96)
Sono state rilevate dunque gravi discriminazioni e condizionamenti che hanno ostacolato l’accesso alla giustizia, configurando un trattamento degradante e lesivo della vita privata e familiare per i ricorrenti. La pronuncia richiama dunque gli Stati all’obbligo positivo di prevenire, indagare adeguatamente e celermente nonche' sanzionare la violenza domestica, assicurando percorsi di protezione rapidi, efficaci e non discriminatori, prevenendo il rischio di rivittimizzazioni per le vittime.
Tutto cio' ANCHE IN ASSENZA DI UNA CONDANNA PENALE, ma alla presenza di testimoni, di racconti di violenze ripetute e gravi, confermati dalla signora Ubenda e dai figli minorenni!
I casi giudiziari di rivittimizzazione che esaminiamo sono spesso molto piu' gravi di quello rappresentato dal caso Ubeda: si tratta infatti di casi giudiziari che vedono frettolose archiviazioni delle querele nonostante testimoni diretti della violenza, messaggi intimidatori whatsapp, ma anche SIT smarrite, corredati da CTU psicologiche che violano il contraddittorio ed il diritto di difesa delle vittime, basate sul costrutto Pas/PA ed i suoi pregiudizi, fuorvianti il senso dei fatti e la giustizia stessa, casi in cui l'ascolto giudiziale delle parti, dei minori e dei testimoni non viene mai effettuato, sostituito da relazioni dei servizi sociali che nulla dicono della aggressivita' o della manipolazione ricattatoria messa in atto dal presunto violento anche durante gli incontri protetti, ne' delle reali cause della paura dei bambini che rifiutano il genitore violento, colpevolizzando invece le madri anche quando esse conducano regolarmente i figli agli incontri protetti, dunque non distinguendo i fatti dalle loro reinterpretazioni. Nel caso Ubeda and others v. Italia il padre violento e' stato rinviato a Giudizio e i servizi sociali hanno adeguatamente relazionato al TM sulla aggressivita' paterna agita anche durante gli incontri protetti - e per questo sospesi - nonche' sulla conseguente "paura" dei bambini durante gli incontri protetti, tanto che il TM decideva di sospendere gli incontri e di pronunciare dapprima la sospensione e due anni dopo, nel 2024, la la decadenza della responsabilita' genitoriale paterna. In questo caso giudiziario addirittura sarebbe avvenuto avvenuto l'ascolto diretto e giudiziale delle parti, compresi i minori. Cio' nonostante il TM e' stato comunque stigmatizzato con le seguenti affermazioni della Corte:
" 117. Pertanto, la Corte condivide le preoccupazioni del GREVIO su questo punto riguardo all'esistenza di una pratica diffusa tra i tribunali civili secondo cui "i tribunali civili ... non solo non rilevano i casi di violenza, ma tendono a ignorarli" (vedi paragrafo 47 sopra) e ritiene che tale comportamento imponga un ulteriore onere sulle vittime di violenza domestica invece di proteggerle. Questo è esattamente ciò che è accaduto nel caso attuale, dove la prima ricorrente si è trovata di fronte al completo disprezzo delle sue accuse di violenza domestica, chiaramente e ampiamente esposte nella sua richiesta introduttiva così come nelle dichiarazioni fatte durante l'udienza davanti al Tribunale Minorile, rafforzando e prolungando così la sua sofferenza, nonché la percezione che la violenza subita fosse rimasta inosservata.
118. A questo proposito, la Corte è colpita dall'approccio adottato dal Tribunale dei minori e sottolinea che questo tipo di approccio mina la fiducia che le vittime di violenza domestica hanno nella capacità delle autorità nazionali di gestire in modo appropriato i procedimenti che coinvolgono accuse di violenza domestica. La Corte sottolinea che la protezione contro comportamenti che rientrano nell'ampio ambito della violenza domestica deve essere garantita non solo nei procedimenti penali, ma anche dai tribunali civili e minorili nel contesto delle controversie di diritto di famiglia, durante le quali i tribunali sono responsabili di valutare le capacità genitoriali e di tutelare il miglior interesse del minore.
119. La Corte sottolinea quindi che, quando vengono mosse accuse di violenza domestica, gli obblighi positivi inclosi dalle autorità ai sensi dell'Articolo 8 della Convenzione includono anche l'obbligo del tribunale della famiglia di agire tempestivamente ed efficacemente, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle situazioni di violenza domestica.
120. In queste circostanze, la Corte ritiene che i tribunali nazionali non abbiano agito con la dovuta diligenza e prontezza nel tutelare i diritti del primo richiedente ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.
121. Di conseguenza, la Corte conclude che vi è stata una violazione dell'Articolo 8 a questo riguardo al primo ricorrente.
122. La Corte osserva che tra il 2022 e il 2024 il Tribunale Minorile ha ricevuto numerosi rapporti (vedi paragrafi 21, 22 e 27 sopra) dai servizi pubblici responsabili del secondo e terzo richiedente, che esprimevano seria preoccupazione per il grave impatto sui bambini dell'incertezza continua riguardo al loro rapporto con il padre e al prolungato periodo di ricovero nel rifugio. Inoltre, il secondo e il terzo richiedente avevano essi stessi segnalato al Tribunale Minorile (vedi paragrafo 20 sopra) il comportamento violento che il padre aveva mostrato nei loro confronti mentre vivevano con lui.
123. La Corte sottolinea che, nonostante i numerosi rapporti ricevuti, la decisione di revocare la responsabilità genitoriale del G.P. è stata adottata solo il 9 maggio 2024 (vedi paragrafo 35 sopra), due anni dopo la decisione provvisoria che ha sospeso la sua responsabilità genitoriale nel giugno 2022 (vedi paragrafo 23 sopra). A tal proposito, la Corte non è convinta dall'obiezione del Governo secondo cui la durata del procedimento fosse giustificata dalla necessità di valutare la possibilità di ristabilire il contatto tra il G.P. e il secondo e il terzo richiedente. Infatti, il tentativo di farlo tra fine aprile e inizio giugno 2022, quando si sono svolti quattro incontri supervisionati, ha dimostrato che i contatti con il GP non erano nell'interesse dei minori e sono stati sospesi dal Tribunale Minorile nella sua decisione provvisoria.
Sebbene la Corte non assuma il ruolo delle autorità nazionali nella determinazione delle misure necessarie per tutelare la seconda e la terza riquerente, richiama l'attenzione sulla mancata azione del tribunale interno con la tempestività e la diligenza necessarie nell'emettere una decisione definitiva. Dal 2022 al 2024, il Tribunale Minorile è rimasto completamente inattivo. Nella decisione di ritirare la responsabilità genitoriale del G.P. non è stata presa in considerazione il bilanciamento degli interessi in competizione, e i migliori interessi del secondo e terzo richiedente sono stati completamente assenti dal modello prestampato impiegato. Allo stesso modo, il tribunale non si pronunciò sulle richieste di autorizzazione al trasferimento dei bambini in Francia e di imporre obblighi di mantenimento al G.P. Tale inazione non era solo ingiustificata; costituiva una violazione dell'obbligo evidente dello Stato di esercitare una diligenza eccezionale nei procedimenti relativi ai minori.
124. La Corte riconosce che le questioni di affidamento sono altamente delicate, con implicazioni significative per l'educazione e il benessere del minore, e devono quindi essere valutate attentamente dalle autorità nazionali per tutelare il miglior interesse del minore. Tuttavia, il prolungato mancato rilascio di tali questioni non può essere giustificato come un interesse superiore del minore, e le disposizioni di affidamento e residenza devono essere chiarite senza ritardo indebito. I procedimenti di custodia, per loro natura, richiedono un'azione tempestiva da parte delle autorità amministrative e giudiziarie competenti.
125. Nel caso attuale le autorità, a causa della loro inerzia, hanno creato un lungo clima di incertezza riguardo alla natura del rapporto del G.P. con il secondo e terzo richiedente, nonché alla possibilità che i bambini lasciassero il rifugio e si trasferissero in Francia o altrove con la madre. Le questioni riguardanti l'autorizzazione del secondo e terzo richiedente a trasferirsi in Francia con la madre e l'obbligo del padre di provvedere al mantenimento rimangono irrisolte fino ad oggi, nonostante siano passati più di quattro anni.
126. In linea con la sua giurisprudenza sulle questioni di custodia (vedi, in particolare, E.S. v. Romania e Bulgaria, n. 60281/11, §§ 64-65, 19 luglio 2016) la Corte ritiene che, nel caso in esame, la sola durata del procedimento possa essere sufficiente a dimostrare che lo Stato resistente non ha adempiuto ai suoi obblighi positivi ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione. La Corte ritiene comunque necessario richiamare l'attenzione su due circostanze aggiuntive.
127. Innanzitutto, ricordando le valutazioni già espresse (vedi paragrafi 88 e 89 sopra) riguardo all'adeguatezza delle misure per la prevenzione della violenza domestica, la Corte ritiene che la lunga permanenza dei minori nel rifugio abbia comportato anche conseguenze significative per il loro benessere psicologico e fisico. A tal proposito, la Corte osserva che nessuna delle decisioni emesse conteneva una valutazione attenta e genuina dell'impatto che la permanenza nel rifugio ha avuto sui minori, nonostante il fatto che le autorità nazionali fossero consapevoli delle sofferenze vissute dal secondo e terzo richiedente nel periodo di tre anni, poiché la loro sofferenza si rifletteva chiaramente nei vari rapporti presentati dai servizi sociali competenti al Tribunale dei minori.
128. In questo caso, la prolungata inazione ha anche portato il secondo e il terzo richiedente a una seria restrizione dei loro diritti e libertà fondamentali, poiché erano obbligati a rimanere nel rifugio per quasi tre anni, confinati in una stanza di 15 metri quadrati e gravati da limitazioni significative e ingiustificate alla vita quotidiana derivanti dalle regole operative del rifugio. La Corte dubita che tali condizioni possano essere conciliate con la tutela del miglior interesse del secondo e terzo richiedente e osserva che il Tribunale dei minori non ha mai preso provvedimenti per valutare se le condizioni di vita dei bambini fossero allineate al loro interesse superiore.
129. In secondo luogo, sembra che da nessuna parte nelle decisioni allegate vi sia una valutazione dell'effettiva esposizione del secondo e terzo richiedente alla violenza domestica da parte del GP. In particolare, la decisione finale del tribunale minorile (vedi paragrafo 35 sopra) fu adottata sulla base di un modello prestampato da cui le parti del testo standard non ritenute adatte al caso venivano semplicemente tagliate a mano, con solo poche aggiunte scritte a mano.
130. A tal proposito, la Corte esprime seria preoccupazione per la completa assenza, nelle decisioni del Tribunale dei minori, di qualsiasi riferimento alle dichiarazioni fatte dal secondo e terzo richiedente nelle udienze riguardo alla condotta violenta subita o alla validità delle denunce presentate dal primo ricorrente riguardo alla condotta violenta del G.P.
A tal proposito, la Corte condivide le preoccupazioni espresse da GREVIO (vedi paragrafo 47 sopra) riguardo al raro uso delle disposizioni del Codice Civile sulla custodia esclusiva o sulla rimozione della responsabilità genitoriale a favore dei minori che hanno subito violenza domestica, e ribadisce il ruolo cruciale che l'articolo 31 della Convenzione di Istanbul deve svolgere in tali procedimenti. Di conseguenza, la Corte sottolinea la necessità di valutare espressamente, nel ragionamento delle decisioni delle autorità nazionali, le accuse di violenza domestica, la loro credibilità e sostanza e la compatibilità del comportamento in questione con i diritti di custodia e visita. Si rammarica che nessuna delle considerazioni sopra descritte compare nel ragionamento – scarno e pre-stampato – delle decisioni adottate.
131. Nel complesso, le circostanze sopra riportate permettono alla Corte di concludere che vi sia stata una violazione dell'Articolo 8 a questo riguardo al secondo e terzo ricorrenti."
Molto significativo appare il parere allegato alla Sentenza espresso dalla Giudice Anna Adamska-Gallant, che di seguito riportiamo:
"1. Concordo pienamente con i miei stimati colleghi che, nel caso in esame, lo Stato resistente ha violato gli Articoli 3 e 8 della Convenzione a causa della sua insufficiente risposta alla violenza domestica stabilita subita dai richiedenti. Tuttavia, a mio avviso, il caso ha anche rappresentato un'opportunità – che è stata infine sfuggita – per esaminare se la vittimizzazione secondaria possa derivare da fallimenti attribuibili non solo alle autorità di giustizia penale, ma anche a un tribunale civile, ovvero il Tribunale dei minori nelle circostanze attuali.
2. È vero che, nella giurisprudenza finora presentata dalla Corte, la nozione di vittimizzazione secondaria è emersa principalmente nel contesto dei procedimenti penali. In tale contesto, la Corte ha identificato tale vittimizzazione come risultante, tra l'altro, da domande irrispettose o insensibili da parte delle autorità investigative[1], mancata assunzione di adeguate misure contestuali durante l'indagine[2] o processo[3], e un linguaggio usato nelle decisioni dei tribunali penali che si è ritenuto come perpetuato/riprodotto stereotipi sessisti o minimizzando la violenza di genere[4].Tuttavia, limitare il concetto di vittimizzazione secondaria esclusivamente agli atti avvenuti all'interno della catena della giustizia penale è, a mio avviso, eccessivamente restrittivo. Un tale approccio rischia di minare il requisito che la protezione contro la vittimizzazione secondaria sia pratica ed efficace, soprattutto quando altri organi giudiziari possono contribuire o perpetuare danni.
3. La raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (2006)8 agli Stati membri sull'assistenza alle vittime di crimini definisce, all'articolo 1 del suo appendice, vittimizzazione secondaria come vittimizzazione che avviene non come conseguenza diretta dell'atto penale, ma attraverso la risposta di istituzioni e individui alla vittima, intesa come una persona che ha subito un danno – inclusi danni fisici o mentali, sofferenze emotive o perdite economiche – derivanti da atti o omissioni che violano il diritto penale di uno Stato membro. Questa definizione non si limita alle azioni dei partecipanti all'interno della catena della giustizia penale.
4. Sebbene la vittimizzazione secondaria presupponga l'esistenza di un reato penale sottostante che generi vittimizzazione primaria, i corrispondenti obblighi positivi dello Stato non sono limitati alla condotta delle autorità di giustizia penale. Piuttosto, come evidenziato costantemente negli standard pertinenti, prevenire la vittimizzazione secondaria richiede un approccio olistico che comprenda la risposta di tutte le autorità pubbliche coinvolte.
5. È inoltre degno di nota che il Gruppo di Esperti per l'Azione contro la Violenza contro le Donne e la Violenza Domestica (GREVIO), nei suoi numerosi rapporti di valutazione, ha affrontato esplicitamente la questione della vittimizzazione secondaria, anche nel contesto dei procedimenti civili, come quelli davanti ai tribunali minorenni. Nel suo Rapporto di Valutazione di Base sull'Italia (2020), GREVIO ha identificato come area di preoccupazione urgente la determinazione dei diritti di custodia e visita, osservando che le disposizioni legali esistenti che consentono di dare priorità, in casi di violenza contro le donne, al superiore interesse del minore rispetto al principio della genitorialità condivisa sono raramente applicate. GREVIO ha inoltre espresso preoccupazione per una tendenza sistemica a esporre alla vittimizzazione secondaria le madri che cercano di proteggere i propri figli denunciando la violenza[5].
6. Il rapporto GREVIO sottolinea che disposizioni improprie di custodia e visite dei minori possono esporre le donne ad abusi post-separazione e vittimizzazione secondaria, e sottolinea che la sicurezza del genitore non violento e del bambino deve essere una considerazione centrale nel determinare il miglior interesse del minore. Inoltre, GREVIO ha sottolineato con preoccupazione l'esistenza di una pratica diffusa tra i tribunali civili di non identificare, o addirittura ignorare, i casi di violenza domestica[6].
7. Preoccupazioni simili emergono anche dal quadro del Comitato delle Nazioni Unite per l'Eliminazione della Discriminazione contro le Donne (CEDAW). Nella sua raccomandazione generale n. 35 sulla violenza di genere contro le donne, aggiornando la raccomandazione generale n. 19[7], il Comitato ha sottolineato che, a livello giudiziario, tutti gli organi giudiziari (non solo nel contesto dei procedimenti penali) devono astenersi dal compiere atti o pratiche di discriminazione o violenza di genere contro le donne e devono garantire che i procedimenti non siano influenzati da stereotipi di genere. Ha inoltre affermato che le decisioni riguardanti la custodia, il visita, il contatto e le visite dei figli devono essere prese alla luce dei diritti di vita e integrità fisica, sessuale e psicologica di donne e bambini e guidate dal miglior interesse del minore.
8. Nel caso attuale, la prima ricorrente, nelle sue memorie iniziali, ha descritto i vari atti di violenza subiti da lei stessa e dai minori; tali episodi sono stati successivamente ribaditi dai richiedenti durante le udienze. Tuttavia, come sottolineato dalla Corte nella sua sentenza, la decisione finale non conteneva alcun riferimento alle accuse di violenza. Secondo la Corte, tale risposta istituzionale equivaleva a un totale disprezzo delle sue accuse di violenza domestica, aggravando e prolungando così la sofferenza dei richiedenti, oltre a rafforzare la loro percezione che la violenza subita fosse stata ignorata. Di conseguenza, i richiedenti hanno subito un danno, attribuibile alla condotta del Tribunale per i minori, che ha superato le conseguenze direttamente derivanti dalla violenza domestica denunciata. Questo non costituisce altro che vittimizzazione secondaria.
9. In conclusione, solo un approccio olistico – che comprenda le azioni di tutte le autorità statali coinvolte – può garantire una protezione efficace contro la vittimizzazione secondaria. Limitare questo obbligo all'ambito della giustizia penale rischia di lasciare notevoli lacune nella protezione, soprattutto quando altri organi giudiziari svolgono un ruolo decisivo nel plasmare l'esperienza vissuta dalle vittime. Nel caso attuale, la risposta insufficiente e tardiva del Tribunale per i minori, a mio avviso, ha fatto parte della reazione istituzionale alla situazione dei richiedenti e ha quindi contribuito alla loro vittimizzazione secondaria.
Ultima nota personale: la ricorrente - cosi come emerge dalla lettura della sentenza - ha dichiarato di aver speso oltre 111.000 euro dinanzi il Tribunale per i Minori per un procedimento avviato ad aprile 2021 e terminato nel 2024, nonche' per un procedimento penale che ha preso il suo avvio solo nel 2023 con continui rinvii delle udienze ogni 6-7 mesi ... mentre per il Ricorso alla CEDU ha speso 7.500 euro (v. sub. n. 136).
Si allegano sotto la traduzione e la versione originale della Sentenza UBEDA AND OTHERS v. ITALY
si allega sotto un'analisi della Sentenza
